IL VOSTRO QUESITO

Nell’ottobre del 2018 abbiamo revocato un sub agente che collaborava con noi, come plurimandatario, dal 2009; la collaborazione era nata ancora nel 1985 e, alla cessazione dei mandati da parte di mio padre con il mio subentro, ho provveduto a rifare l’atto di nomina dove risulta normata anche una liquidazione di fine rapporto e non ci sono riferimenti a patto di non concorrenza.
La revoca è stata fatta per raccomandata, tornata poi al mittente con la motivazione di compiuta giacenza.
Il soggetto comunque era perfettamente a conoscenza della revoca anche per delle mail nelle quali chiedevamo la restituzione di alcuni documenti ed il saldo di un piccolo credito (né restituito né saldato).
Il portafoglio è stato tutto disdettato con raccomandate spesso a sua scrittura e non abbiamo posto ostacoli al trasferimento; ci siamo solo opposti a fornirgli l’elenco dei clienti e le copie delle polizze che ci ha richiesto tramite un altro sub agente – pure lei revocata – che doveva collaborare con lui.
Ora ci è giunta una richiesta legale di liquidazione sia per il periodo di gestione di mio padre (1985 -2009) che per il mio periodo (2009-2018);
Gradirei sapere se la loro pretesa è soggetta a prescrizione e se, potendo dimostrare che tutto il portafoglio è stato distratto, una liquidazione sarebbe ugualmente dovuta.

L’ESPERTO RISPONDE


È difficile fornire una risposta esauriente al quesito, in quanto occorrerebbe preventivamente esaminare il contenuto dei contratti di mandato subagenziale intercorsi dal 1985 al 2009 e successivamente – sembra di capire senza soluzione di continuità – dal 2009 al 2018.
In particolare a quali condizioni era previsto nel secondo contratto dal 2009 al 2018 l’indennizzo di fine mandato.
Le norme di mandato relative all’indennizzo di fine mandato dovrebbero infatti superare – ove ritenute eque – il dettato normativo del codice civile, che all’articolo 1751 (di seguito riportato), disciplina appunto l’indennità dovuta all’agente (subagente, nel nostro caso) in caso di cessazione del rapporto di collaborazione:
“All’atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all’agente un’indennità se ricorrono le seguenti condizioni: l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.
L’indennità non è dovuta: quando il preponente risolve il contratto per un’inadempienza imputabile all’agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto; quando l’agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all’agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività; quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l’agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d’agenzia.
L’importo dell’indennità non può superare una cifra equivalente ad un’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.
La concessione dell’indennità non priva comunque l’agente del diritto all’eventuale risarcimento dei danni.
L’agente decade dal diritto all’indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l’intenzione di far valere i propri diritti.”
Come si evince dalla norma occorre verificare diversi scenari per poter formulare una risposta, in quanto il subagente potrebbe comunque adire all’autorità giudiziaria per far valere la disciplina del codice civile in alternativa alle norme del mandato.
Si osserva inoltre che il rapporto agente-subagente è di tipo contrattuale, con prescrizione decennale.
I diritti del subagente dovrebbero di conseguenza essere prescritti per quanto riguarda il primo periodo di mandato (1985-2009).
Per quanto attiene al secondo periodo (2009-2018) occorre inoltre verificare – per contestare la richiesta economica – se è stato messo in atto da parte del subagente un comportamento che potrebbe ricadere nella concorrenza sleale e se sono state rispettate le norme sulla privacy (utilizzo non autorizzato da parte del subagente di informazioni riservate).
Stante la complessità della vertenza, suggeriamo alla lettrice di rivolgersi ad uno studio legale per la sua gestione.