IL VOSTRO QUESITO

In merito all’obbligo di sottoscrivere una fidejussione pari al 4% dei premi incassati nell’anno 2019, necessitiamo di un chiarimento.
Nello specifico rileviamo che nel 2019 si sono verificati consistenti versamenti integrativi che rappresentano un evento occasionale difficilmente replicabile nell’anno nuovo, in quanto trattasi di danari provenienti dalle vendite di due aziende di nostri storici clienti.
Vista l’eccezionalità ci chiedevamo se dovevano comunque essere considerati negli incassi totali o possono essere esclusi in quanto occasionali?

L’ESPERTO RISPONDE


L’articolo 64 del Regolamento Ivass 40/2018 prescrive che l’intermediario iscritto nella sezione A,B,D,F può non ottemperare a quanto disposto dal precedente articolo 63 (obblighi di separazione patrimoniale) purché possa documentare in via permanente con fidejussione bancaria una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati al netto degli oneri fiscali con il minimo di 18.750 euro (19.510 euro da giugno 2020).
In relazione al dettato normativo devono essere conteggiati, per determinare l’importo garantito dalla fidejussione bancaria, tutti i premi incassati al 31 dicembre dell’esercizio precedente, indipendentemente dal fatto che si tratti di premi unici o annuali.