RESPONSABILITÀ CIVILE

Autore: Sonia Lazzini
ASSINEWS 323 – ottobre 2020  

Le sezioni unite civili della Corte di Cassazione (Cass. sez. un. 9 marzo 2020 n. 6690) ed il Consiglio di Stato (decisione numero 2650 del 24 aprile 2020) si trovano d’accordo nell’imputare al giudice civile (e non a quello amministrativo) la giurisdizione nell’ipotesi in cui la domanda risarcitoria sia rivolta contro un dipendente di un’amministrazione pubblica.

Vale infatti il seguente principio: appartiene al giudice ordinario la cognizione della domanda risarcitoria proposta nei confronti non della pubblica amministrazione, ma di funzionari pubblici per atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni; il pubblico dipendente, autore materiale del provvedimento, resta sempre lo strumento dell’azione della P.A. e non è mai qualificabile egli stesso “P.A.”.

Risulta pertanto inammissibile in sede di giurisdizione amministrativa la domanda risarcitoria proposta nei confronti dei singoli dipendenti.
Già nel 1999 (con la famosa sentenza n. 500) le sezioni unite civili della Cassazione, nell’aprire al risarcimento del danno da interessi legittimi, avevano evidenziato come il giudice dovesse fare una “valutazione della colpa, non del funzionario agente (da riferire ai parametri della negligenza o imperizia), ma della P.A. intesa come apparato”.

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