IL VOSTRO QUESITO

Nel febbraio del 2015 un cliente denuncia un sinistro infortuni su polizza personale, successivamente nel marzo del 2016 viene liquidato tramite bonifico.
La compagnia erroneamente applica il 3% di franchigia i.p. Ora il cliente in questi giorni, accortosi dell’errore scrive alla compagnia chiedendo la liquidazione per intero senza applicazione della franchigia. L’assicurato ritiene di averne il diritto in quanto il fatto illecito erroneo accaduto (atto di liquidazione 2016) si prescrive in 5 anni a partire appunto dal 2016.

L’ESPERTO RISPONDE


Il contratto di transazione, come recita l’articolo 1965 del codice civile, è: “Art. 1965. Nozione.- La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.- Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti”; essa quindi può riguardare anche la rinuncia a diritti derivanti da un contratto, come – ad esempi – la rinuncia ad eventuali postumi invalidanti, che l’assicurato lamenti a seguito di infortunio.
Gli atti di transazione e quietanza predisposti dalle compagnie assicuratrici sono abbastanza completi e quindi in grado di prevedere anche l’eventuale rinuncia di invalidità da parte dell’assicurato. Ovviamente, per essere più preciso, avrei bisogno di esaminare l’atto transattivo de quo.
L’articolo 1969 del codice civile dispone poi: “Art. 1969. Errore di diritto. – La transazione non può essere annullata per errore di diritto relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti”, per cui l’eventuale errore sul diritto ad applicare la franchigia contrattuale non rende annullabile il contratto, ancor più perché l’assicurato avrebbe ben potuto rinunciare a quella parte di indennizzo riconducibile all’invalidità permanente.