IL VOSTRO QUESITO

Sto cercando le fonti della normativa che dovrebbe impedire ai concessionari la consegna di veicoli senza copertura RCA. La vecchia 990, poi assorbita dal CdA, vieta genericamente la messa in circolazione di un veicolo soggetto alla copertura obbligatoria, ma di questa violazione è normalmente ritenuto responsabile il proprietario del veicolo. Nel caso in esame il concessionario ha omesso la verifica dell’esistenza della copertura RCA ed ha consegnato il veicolo che ha circolato ed è stato oggetto della contestazione da parte dei VV.UU, con sequestro e relativo verbale.

L’ESPERTO RISPONDE


Il concessionario di veicoli non ha alcun obbligo di verificare che il veicolo venduto sia posto in circolazione solo se coperto da una copertura di rc auto operante. Colui sul quale grava questo obbligo è in primo luogo il conducente ( articolo 2054 del codice civile ).

A quest’ultimo si aggiungono alcuni altri soggetti: il proprietario, il locatario che sia parte di un contratto di leasing, l’usufruttuario e l’acquirente con patto di riservato dominio.

Questi soggetti rispondono infatti, insieme al conducente, dei danni causati a terzi a causa della circolazione del veicolo, a meno che dimostrino che essa è avvenuta contro la loro volontà.

In sostanza il perimetro dei soggetti che sono tenuti a dotare il veicolo della copertura assicurativa rca è definito da coloro che sono “interessati” a farlo, in quanto rispondono dei danni che il veicolo stesso possa causare durante la circolazione.

Il concessionario non rientra in questo perimetro.

Coerentemente con quanto detto sopra, il Codice della Strada ( articolo 193 ) prevede che ad essere sanzionato, in caso di circolazione di un veicolo senza assicurazione rc auto, sia il conducente.