Fabrizio G. Poggiani
L’asseverazione rilasciata per lo stato di avanzamento dei lavori, relativamente agli interventi riferibili agli ecobonus e al superbonus, deve attestare necessariamente il rispetto dei requisiti indicati nel progetto e nelle attestazioni energetiche (Ape) preliminari, nonché le caratteristiche dei materiali acquistati e utilizzati.

Questo ciò che emerge dal decreto 6/08/2020 del ministero dello sviluppo economico, avente ad oggetto i requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica e la detrazione maggiorata del 110%, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5/10/2020 n. 246 ed entrato in vigore il giorno successivo.

La pubblicazione è stata ritardata per effetto dei rilievi tecnici mossi dalla Corte dei conti, dopo il via libera del ministero dell’economia e delle finanze ma il decreto è da ieri in vigore e disciplina il contenuto e le modalità di trasmissione dell’asseverazione dei requisiti per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 119 del dl 34/2020, come previsti dal comma 3-ter dell’art. 14 del dl 63/2013.

La detta asseverazione si rende necessaria per attestare la conformità dei lavori sulla base dei requisiti tecnici indicati dall’ulteriore dm 6/08/2020, che sostituisce i decreti 19/2/2007 e 11/3/2008, e la congruità delle spese sostenute dal beneficiario rispetto ai massimali di spesa specifici per ogni intervento indicati, appunto, nel provvedimento appena richiamato (decreto «Requisiti»); in assenza di valori, il tecnico deve verificare la congruità dei prezzi sostenuti analiticamente anche avvalendosi di massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore io dell’installatore.

Preliminarmente, si evidenzia che il tecnico abilitato deve appartenere a un ordine e/o collegio, tant’è che deve apporre il proprio sigillo sul documento che deve essere sempre trasmesso in via telematica, entro novanta giorni dal termine dei lavori (per i lavori conclusi), per mezzo di un portale ad hoc dell’Enea, e deve ottenere una copertura assicurativa adeguata al numero delle attestazioni rilasciate e, comunque, non inferiore a 500 mila euro.

Non sono ritenute valide le polizze assicurative stipulate con assicurazioni extracomunitarie o con società di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non europeo o non aderente allo Spazio economico europeo (See).

Nel caso in cui l’asseverazione si riferisca a uno stato di avanzamento delle opere, la stessa deve attestare il rispetto dei requisiti indicati nel progetto, nelle Ape preliminari (iniziali) e le caratteristiche tecniche dei componenti acquistati, mentre se si riferisce a un intervento concluso, l’Enea rilascia un codice identificativo della domanda, con l’indicazione della caratteristica dell’intervento realizzata; nel primo caso, se all’asseverazione relativa allo stato di avanzamento non segue quella relativa ai lavori di chiusura, Enea comunica la mancata chiusura all’Agenzia delle entrate.


I controlli sulle asseverazioni sono eseguiti a campione da Enea su almeno il 5% di quelle ricevute e i risultati sono inviati al ministero dello sviluppo economico ogni due mesi, mentre le sanzioni per quelle attestazioni risultate infedeli sono irrogate dal ministero dello sviluppo economico, come disposto dal dl 34/2020 (comma 14, art. 119) per una cifra variabile da euro duemila a euro quindicimila per ogni attestazione infedele rilasciata dal tecnico, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato. 


© Riproduzione riservata