RC AUTO

Autore: Marco Rossetti
ASSINEWS 323 – ottobre 2020  

Chi circola con targa “prova” potrebbe non essere assicurato, e non saperlo e chi gli ha venduto una polizza inutile non può dormire tranquillo

1. Quante volte, viaggiando in automobile sia in autostrada che in città, abbiamo incrociato autoveicoli muniti di regolare targa e, sovrapposta ad essa, una targa “prova”? Be’, d’ora innanzi chi sceglie di circolare in questo modo dovrà stare bene attento alle conseguenze: non tanto amministrative (una multa si può anche pagare), ma soprattutto assicurative (pochi sarebbero in grado di risarcire di tasca propria un macroleso o i congiunti di persona deceduta).

La Corte di Cassazione, infatti, con la sentenza 25.8.2020 n. 17665 ha stabilito che:
a) la targa “prova” può essere legittimamente utilizzata solo su veicoli ancora privi di immatricolazione, e quindi di targa;
b) se apposta su un veicolo già targato, è utilizzata in modo illegittimo;
c) se un veicolo già targato ma circolante con targa “prova” causa un sinistro, tenuto al risarcimento della vittima è l’assicuratore r.c.a. del veicolo, non l’assicuratore r.c.a. della targa “prova”;
d) se il veicolo era privo di assicurazione r.c.a. “ordinaria”, la vittima dev’essere indennizzata dall’impresa designata per conto del Fondo di garanzia, che ovviamente avrà regresso nei confronti del responsabile civile.

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