IL VOSTRO QUESITO

Un nostro cliente ci ha consegnato copia della polizza da cui abbiamo ricavato gli estremi dell’agenzia a cui inviare disdetta.
Solo successivamente e a ridosso della scadenza della polizza è risultato che la raccomandata è stata inviata al vecchio indirizzo dell’agenzia (è ritornata quindi al mittente).
Prontamente l’assicurato ha provveduto ad inviare a mezzo mail fotocopia della disdetta
nonchè della ricevuta relativa all’invio attestante l’effettiva data di spedizione.
A vostro parere la disdetta è comunque valida?

L’ESPERTO RISPONDE


Il termine per la disdetta può essere riferito alla data della spedizione o a quella del ricevimento della raccomandata, secondo quanto previsto nelle condizioni di assicurazione, ma questa deve essere inviata effettivamente al destinatario, presso il suo reale indirizzo.
Di conseguenza la disdetta, nel caso in esame, può non essere considerata valida.
Il nuovo Regolamento Ivass 41/2018 prescrive, all’art.6, che ” Nei casi di chiusura d’agenzia o assegnazione di portafoglio a un nuovo intermediario, l’impresa fornisce al contraente apposita informativa. La comunicazione, da rendere entro il termine di dieci giorni dalla data di efficacia della chiusura o assegnazione, indica i riferimenti della nuova sede (indirizzo e recapito telefonico), nonché le generalità del nuovo intermediario”.
Se si rientra nei casi previsti dal Regolamento e se non è stata inviata al contraente la comunicazione del cambio di sede dell’agenzia, la disdetta al contratto deve essere accettata.
Se invece si tratta di mero trasferimento della sede dell’agenzia senza cambio di gestione non si rientra nel citato dettato normativo, ma eventualmente si potrebbe sostenere la buona fede del contraente nell’inviare la comunicazione all’indirizzo che era a lui conosciuto, considerando che l’agenzia non ha comunicato la variazione di indirizzo (sempre che non l’abbia fatto).