di Daniele Cirioli

Stop alle facili pensioni d’oro ai sindacalisti. La contribuzione aggiuntiva pagata dal sindacato, infatti, inciderà appieno sulla pensione solo se la relativa indennità (su cui la contribuzione è calcolata) soddisfi i caratteri di fissità e di continuità. Inoltre, quando gli incarichi sono più di uno, contemporanei, le relative indennità (e contribuzioni aggiuntive) non si sommeranno, ma se ne potrà prendere in considerazione una soltanto, quella d’importo maggiore. A stabilirlo è l’Inps nella circolare n. 129/2019, mettendo in pratica il «freno» posto alle pensioni d’oro dei sindacalisti dalla Corte dei conti con la sentenza n. 491/2016. Le nuove regole hanno effetto a partire dalla contribuzione aggiuntiva dell’anno corrente 2019 anche per incarichi sindacali conferiti precedentemente al 4 ottobre 2019 (data di pubblicazione della circolare). Lo stop colpisce, in particolare, i dipendenti pubblici, quelli di ferrovie, elettrici e Poste.
Aspettativa e distacco. I dipendenti chiamati a ricoprire cariche sindacali svolgono generalmente l’incarico mediante periodi di aspettativa o distacco, coperti da contributi figurativi. In entrambi i casi, inoltre, può essere versata contribuzione aggiuntiva sull’indennità erogata dal sindacato, a patto che esista una contribuzione principale, sia essa figurativa (nel caso di aspettativa) o effettiva (distacco).
La contribuzione aggiuntiva. La contribuzione aggiuntiva è solo in parte utile ai fini pensionistici: non aumenta l’anzianità contributiva (cioè non accelera il pensionamento), però incide sull’importo della pensione. E finora lo ha fatto pesantemente, facendo sensibilmente lievitare l’importo della pensione nel caso di dipendenti pubblici o di alcune categorie del settore privato (ferrovieri, elettrici, telefonici) in regime misto o in regime retributivo delle pensioni. Perché la contribuzione era considerata nella quota di pensione relativa alle anzianità fino al 1992 (c.d. quota A), il cui calcolo avviene in base alla retribuzione dell’ultimo mese di lavoro, in maniera incondizionata. Per cui era ammessa la «furbizia» di farsi pagare un’indennità elevatissima nell’ultimo periodo di servizio, così da far aumentare sensibilmente la pensione.
Le nuove regole. In base alle nuove regole, in ossequio alla corte dei conti (sentenza n. 491/2016), possono essere valorizzati nella quota A della pensione «gli emolumenti sindacali erogati con carattere di fissità e continuità, da individuare in termini generali in via preventiva» (si veda tabella), con riferimento all’ultimo incarico sindacale svolto. Inoltre, in presenza di più indennità per più incarichi contemporanei svolti dallo stesso soggetto per lo stesso sindacato, si considera solo l’indennità più elevata. Se mancano i requisiti e non è valorizzata in quota A, l’indennità rileva nella quota B di pensione e nella quota calcolata con il sistema contributivo.
Richiesta annuale. Infine, altra novità è un nuovo adempimento a carico dei sindacati. Infatti, l’Inps stabilisce che devono inoltrare annualmente la richiesta di autorizzazione alla contribuzione aggiuntiva, per ogni lavoratore.
La domanda va inoltrata in tempo utile a consentire la completa istruttoria e comunque in considerazione del termine fissato per il relativo versamento (ossia entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui ha avuto corso o si è protratta l’aspettativa o il distacco sindacale).
© Riproduzione riservata

Fonte: