L’affermazione della responsabilità del prestatore d’opera nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell’attività professionale prevede una valutazione prognostica positiva riguardo al probabile esito favorevole del risultato della sua attività, se essa fosse stata correttamente e diligentemente svolta.

Cassazione civile sez. III, sentenza del 28 giugno 2019 n. 17414