IL VOSTRO QUESITO

Il sig. X stipula una polizza vita che giunge a scadenza e determina un capitale liquidabile.

Poiché la polizza prevede la possibilità di non riscuotere il capitale, ma di lasciarlo in gestione alla compagnia (opzione cosiddetta: differimento di scadenza), il sig. X lascia in gestione alla compagnia il capitale maturato che lo rivaluta secondo le condizioni di polizza e riconosce le rivalutazioni dello stesso, consolidandole ogni anno come previsto dalle condizioni di polizza. La polizza si è praticamente trasformata da copertura di un rischio (di morte) a un sostanziale contratto di investimento.

Dopo qualche tempo però X muore. Passa ancora altro tempo prima che il suo erede scopra l’esistenza del contratto e ne chieda la liquidazione.

La compagnia dichiara di poter liquidare il capitale rivalutato solo fino alla data della morte dell’assicurato, ma non le rivalutazioni successive a tale data.

Il beneficiario (erede) ritiene che in questo modo si determini un arricchimento indebito della compagnia che ha gestito e custodito il capitale depositato presso di lei anche dopo la morte dell’assicurato. Le condizioni di polizza nulla precisano in proposito.

L’erede ha diritto alla rivalutazione del contratto anche dopo la morte del contraente originario?

L’ESPERTO RISPONDE

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