IL VOSTRO QUESITO

Un nostro assicurato, persona giuridica ditta individuale, assicura la sua attività con polizza per attività artigianale, per l’incendio e la responsabilità civile verso terzi.
Il proprietario del fabbricato è sempre lo stesso, però come persona fisica codice fiscale: per quanto riguarda la responsabilità civile per la proprietà del fabbricato siamo coperti assicurativamente?

L’ESPERTO RISPONDE


Lei desidera sapere se con la polizza con la polizza multirischi dell’attività artigianale, stipulata dal titolare dell’impresa, può ritenersi assicurato compiutamente anche il fabbricato che è di proprietà non dell’impresa artigiana, ma del suo titolare quale persona fisica. Al riguardo facciamo presente quanto appresso:
1) anzitutto sarebbe utile sapere se il titolare dell’impresa artigiana sia una ditta individuale o una società; se abbia per ciò stipulato col proprietario dell’immobile regolare contratto di fitto o di comodato d’ uso, ovvero lo occupi sine titulo per confusione patrimoniale dei due soggetti giuridici;
2) per valutare se l’immobile de quo sia “coperto assicurativamente” in modo completo occorre egualmente sapere se tale polizza debba ritenersi limitata alla sola garanzia “Incendio” o anche a quella “danni vandalici e sinistri dolosi da parte di terzi”. Nel primo caso la copertura base incendio dovrebbe garantire anche l’ immobile di proprietà di terzi (sempre che ciò sia previsto dalle C.G.A., come normalmente accade in quanto l’ assicurazione “Incendio” viene abitualmente prestata con la formula in nome proprio e “per conto altrui o di chi spetta” come stabilito dall’art. 1891 del Codice Civile); se la polizza per l’assicurazione dell’incendio del fabbricato fosse prestata con la sola garanzia “rischio locativo” (che ha un costo minore e non anche quella “Incendio” la copertura non sarebbe operante atteso che tale garanzia è una forma di R.C. dei danni causati al locatore dal conduttore i locali adibiti all’ attività artigianale ed egli non può essere terzo di se stesso men che mai opererebbe la copertura per atti vandalici o dolosi di terzi, sostanziando questa circostanza un’ esimente di responsabilità del conduttore. In queste ultime ipotesi, l’immobile non può certo considerarsi compiutamente coperto;
3) premesso che quanto esposto al punto 1) della presente mail non mi è noto e che egualmente ignoro se le C.G.A. prevedano esclusioni particolari, credo che la formula migliore per garantire l’immobile in questione è quella di stipulare una polizza “Incendio” completa con la formula per conto altrui e con estensione degli atti vandalici e dolosi di terzi, magari limitando -se le C.G.A. della polizza multirischi prevedessero delle limitazioni contrattuali- la copertura incendio di questa polizza al solo contenuto relativo all’ attività artigianale.