L’ente proprietario della strada deve, ai sensi dell’art. 14 C.d.S., provvedere all’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

L’apposizione della segnaletica relativa a potenziali situazioni di pericolo impone ai conducenti dei veicoli di tenere una condotta di guida prudente e adeguata.

Pertanto, qualora la segnaletica effettivamente istallata sia conforme a quella prescritta dal Codice della strada, tale circostanza non rileva sul piano dell’elemento soggettivo, ma interrompe il nesso di causalità fra la situazione di pericolo (rientrante nella sfera di controllo del custode ex art. 2051 c.c.) e il verificarsi del sinistro, dovendosene addebitare la causazione alla condotta di guida dell’automobilista o del motociclista che, nonostante la presenza delle segnalazioni di pericolo, non si è rivelata in concreto idonea ad evitare che si determinasse l’evento.

Cassazione civile sez. III, sentenza del 2 luglio 2019 n. 17658

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