La condanna definitiva della corte di cassazione

di Carlo Forte

Un mese di reclusione con sospensione della pena e obbligo di risarcire il danno. È la pena inflitta a una dirigente scolastica e al responsabile del servizio prevenzione e protezione (Rspp) per non avere dato disposizioni per prevenire un grave infortunio accaduto ad un alunno precipitato al piano inferiore a seguito della rottura di un lucernaio. La pena era stata applicata dalla Corte d’appello di Potenza, che aveva confermato un’analoga pronuncia di I grado (cosiddetta doppia conforme). E adesso è stata confermata anche dalla quarta sezione penale della Corte di cassazione con una sentenza emessa il 12 settembre 2019, n. 37766. Ecco come si sono svolti i fatti.
Uno studente che aveva terminato l’ultimo anno del liceo classico, sostenendo pochi giorni prima l’esame di maturità, si era recato a scuola per assistere all’esame orale dei compagni. L’esame si teneva in un’aula al secondo piano dell’edificio, alla quale si accedeva da un corridoio quadrangolare che delimitava, all’interno, un solaio-lucernaio sul quale si aprivano dei cupolini. La cui finalità era fare entrare luce al piano sottostante, il primo, adibito ad attività scolastiche.
I cupolini erano costruiti in materiale plastico (plexiglass) sottile pochi millimetri e non in grado di sostenere pesi superiori a 50 kg. né urti e non erano protetti da grate o da altri sistemi. L’unico accesso al solaio-lucernaio era costituito da una porta-finestra con telaio in alluminio che si apriva nel corridoio percorribile a chi si trovasse nella scuola. Porta-finestra che era antistante proprio l’aula nella quale quel giorno si sostenevano le prove di maturità. La porta in questione normalmente era chiusa con un lucchetto di piccole dimensioni. E le chiavi del lucchettino erano normalmente riposte in una bacheca a disposizione di tutti i collaboratori scolastici. Quel giorno, però, come era accaduto anche in altre occasioni in cui faceva molto caldo, per fare passare aria nel corridoio la porta in alluminio era stata aperta da una collaboratrice scolastica.
Lo studente, mentre si recava nell’aula, era inciampato in una sporgenza della porta (la battuta a terra) ed era caduto in avanti sfondando con il suo peso il fragile cupolino che era posto a soli 70 centimetri dalla base della porta. Ed era caduto al piano di sotto precipitando per più di sette metri, riportando gravi lesioni, plurime fratture, sfregio permanente del viso ed indebolimento permanente della teca cranica. A causa di questi fatti il dirigente scolastico e il Rspp sono stati ritenuti responsabili dell’infortunio, per colpa, sia generica che specifica, sotto vari profili.
Ciò per avere omesso di valutare il rischio di caduta dall’alto nell’elaborazione del documento di valutazione dei rischi della scuola; per avere omesso di interdire in maniera idonea l’accesso al luogo pericoloso ovvero per avere omesso di segnalare in maniera adeguata la situazione di pericolo relativa a tale accesso. E per avere omesso, inoltre, di informare specificamente e di addestrare i collaboratori scolastici e i lavoratori della scuola con riguardo alle modalità di apertura e di chiusura della porta di accesso e per avere omesso di disciplinare adeguatamente la gestione delle chiavi di chiusura della porta finestra che dava accesso al lastrico.
E infine, per avere omesso di segnalare il pericolo di caduta dall’alto attraverso i fragili cupolini sulla copertura in questione alla provincia ente tenuto per legge alla manutenzione dell’istituto scolastico, e anche per avere omesso di richiedere alla provincia interventi di manutenzione idonei a migliorare la situazione della sicurezza quanto, appunto, al rischio di caduta dall’alto.
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