CASSAZIONE/2 Ribadito principio sui danni
di Andrea Magagnoli

Responsabile la p.a. per gli illeciti del dipendente. La Corte di cassazione con la sentenza n. 38260/2019 deposita il giorno 12/9/2019 e ribadisce come l’amministrazione debba essere considerata responsabile per i danni conseguenti a terzi dai fatti illeciti commessi dai dipendenti, con la sola eccezione tuttavia di quelli commessi in esecuzione di un fine personale. Il caso di specie traeva dal sequestro di somme di denaro, a carico di un dipendente. Al dipendente infatti era stato contestato di avere sottratto somme di denaro delle quali aveva la disponibilità. In particolare tali somme gli erano state affidate al fine di estinguere alcuni reati contravvenzionali relativi alla materia ambientale. L’imputato pertanto ritenendosi leso nei propri diritti ricorreva alla corte di cassazione al fine d ottenere la restituzione di quanto in precedenza sequestratogli. Deduceva a mezzo di apposito atto redatto dal proprio legale, come non vi fossero prove circa la presunta sottrazione di somme di denaro che gli era stata contestata. Il procedimento dopo avere compiuto il proprio corso, veniva deciso con la sentenza qui in commento, ove viene affrontata la questione della responsabilità dell’ amministrazione.
La questione piuttosto delicata parte dalla necessità di delimitare i contorni della responsabilità della persona giuridica pubblica per i fatti compiti dai propri dipendenti. I giudici nella sentenza n. 38260/2019 seguono la linea già diffusa in sede di giurisprudenza del supremo collegio, che vuole che l’ amministrazione, possa essere ritenuta responsabile salvo un caso specifico.
Osservano, i giudici della corte suprema, come l’amministrazione che abbia affidato al proprio dipendente compiti specifici debba essere ritenuta responsabile, nel solo caso però in cui questi ultimi pongano in essere i fatti illeciti nell’esercizio della funzione, nel caso contrario invece che i fatti vengano posti in essere in esecuzione di una condotta animata da fini personali, l’amministrazione debba andare esente da ogni responsabilità mancandone i presupposti per la sua configurazione.
In tali casi infatti osservano i giudici come il fine particolare, che spinge il dipendente viene ad essere del tutto estraneo alla funzione dei compiti attribuitigli dall’ amministrazione tanto da esimere questa ultima da ogni responsabilità.
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