IL VOSTRO QUESITO

In caso di danno a terzi durante la circolazione stradale a seguito di caduta della merce da autocarro, il danno è generalmente coperto dalla polizza rc auto? Che responsabilità può derivare al produttore/venditore a seconda che sia committente del trasporto oppure utilizzi un proprio autocarro e proprio dipendente?

L’ESPERTO RISPONDE


La convenzione di Vienna del 1968 definisce l’incidente stradale come un evento in cui rimangono coinvolti veicoli, esseri umani, animali fermi o in movimento e dal quale derivino lesioni a cose, animali o persone.
L’art. 2054 del codice civile stabilisce: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo”.
Evidentemente, quindi, nel concetto di danni causati dalla circolazione di veicoli devono intendersi anche quelli causati da carico mal posizionato su di essi o anche dal distacco di parte dei veicoli, come il distacco del battistrada di un pneumatico sgonfio, il distacco del paraurti, di un tergicristallo e così via; naturalmente sarà onere del danneggiato dimostrare l’evento.
Che tali sinistri siano coperti anche dall’assicurazione della RCA obbligatoria è confermato anche dal fatto che la C.A.R.D. (Convenzione fra Assicuratori per il Risarcimento Diretto) opera anche nel caso: “se i danni al terzo veicolo, ad oggetti esterni o a passanti non responsabili siano stati provocati dalla caduta da cose trasportate da uno dei primi due veicoli entrati tra loro in collisione (la gestione dei danni subiti dal terzo veicolo spetterà all’assicuratore del responsabile)”, come precisato dal sesto comma della nota operativa a commento dell’art. 15 “Condizioni di applicazione”.

Premesso quanto appresso, l’evento rientra certamente negli eventi riconducibili alla circolazione di veicoli e potrebbe sorgere responsabilità (concorrente e non riconducibile alla RCA obbligatoria) del produttore/venditore solo che questi si sia occupato dello stivaggio e/o posizionamento della merce in modo errato; in ogni caso permane la responsabilità del vettore ex art. 2054 del codice civile.