Quanto più sia problematica la ricostruzione della dinamica di fatti, tanto più sarà presumibile che difficilmente le parti coinvolte nel sinistro riusciranno a vincere la presunzione di corresponsabilità posta a loro carico dall’art. 2054 c.c., comma 2.

Di conseguenza l’assicuratore il quale, dinanzi ad un sinistro dalla dinamica controvertibile, neghi caparbiamente la responsabilità del proprio assicurato nei confronti della pretesa avanzata da persona trasportata, affida le proprie difese ad una eccezione di incerto fondamento, e si espone per ciò solo al rischio di condanna per mala gestio impropria.

Nel caso di morte d’una persona trasportata su un veicolo a motore in conseguenza d’uno scontro tra veicoli:

  • se non vi è incertezza sulla dinamica del sinistro, gli assicuratori dei veicoli coinvolti, una volta spirato lo spatium deliberandi di cui alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22, si presumono per ciò solo in mora culpata;
  • se vi è incertezza sulla dinamica del sinistro, i due assicuratori dei veicoli coinvolti debbono, ai sensi dell’art. 1176 c.c., comma 2prefigurarsi l’ipotesi della corresponsabilità dei rispettivi assicurati, ex artt. 2054 e 2055 c.c., ed il non farlo costituisce per ciò solo una mora culpata.

Questi essendo i criteri da applicare per l’accertamento della mala gestio impropria dell’assicuratore della r.c.a., ne consegue che nel caso di specie la Corte d’appello, dichiarando giustificato il ritardo dei due assicuratori in un caso di morte di tre persone trasportate sul presupposto che il caso concreto presentava delle particolarità, ha effettivamente adottato una motivazione imperscrutabile, non spiegando quali fossero tali particolarità.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza del 5 luglio 2019 n. 18056

mala gestio impropria