Massima Giurisprudenziale – A cura di Fulvio Graziotto*

Il credito di risarcimento del danno da sinistro stradale è suscettibile di cessione ai sensi dell’artt. 1260 c.c. e ss., e il cessionario può, in base a tale titolo, domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la r.c.a., non sussistendo alcun divieto normativo in ordine alla cedibilità del credito risarcitorio.

Decisione: Ordinanza n. 21765/2019 Cassazione Civile – Sezione 3

Il caso riguardava la cessione di un credito verso la compagnia assicuratrice per il risarcimento a un danneggiato RCA, ceduto alla carrozzeria a titolo di pagamento per le prestazioni svolte.

La compagnia di assicurazione eccepiva la nullità del contratto di cessione di credito per violazione delle disposizioni del Testo Unico Bancario: in tesi dell’assicurazione, la cessione del credito costituiva operazione di finanziamento posta in essere in assenza dei requisiti di legge.

Ma la Suprema Corte, richiamandosi a precedenti decisioni, osserva che la cessione del credito costituisce non già un’operazione di finanziamento, bensì il mero mezzo di pagamento da parte del cedente della prestazione professionale di carrozziere svolta dalla cessionaria del credito.

*Avvocato in Sanremo (Imperia)

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