Con il dlgs che recepisce la V direttiva Ue (2018/843) si amplia la platea degli obbligati
Pagine a cura di Fabrizio Vedana

Ampliamento della platea dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio; nuova regolamentazione sull’accesso alle informazioni sui titolari effettivi; previsione dell’obbligo, per gli organismi di autoregolamentazione (ordini professionali in primis), di predisporre una relazione annuale. Sono alcune delle novità previste dal decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri il 3 ottobre 2019, con il quale l’Italia recepisce la quinta direttiva antiriciclaggio (direttiva Ue n. 2018/843).

Il contesto. La quinta direttiva antiriciclaggio, pubblicata nella Guue del 19 giugno 2018 ed entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione, ha apportato una serie di modifiche alla direttiva Ue 2015/849 (cosiddetta quarta direttiva antiriciclaggio) relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, ampliando ulteriormente il perimetro dei soggetti obbligati e introducendo nuove regole relativamente all’accessibilità ai registri dei titolari effettivi, nonché per l’individuazione dei titolari effettivo e degli istituti giuridici affini.
Il processo di modifica è iniziato con l’adozione, da parte della Commissione europea, della proposta di direttiva Com (2016) 450 final, che intendeva adeguare all’evoluzione delle modalità di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo la direttiva Ue 2015/849 e la direttiva 2009/101/Ce.
Al fine di contrastare il finanziamento del terrorismo, le modifiche proposte prevedevano alcuni ambiti di intervento, quali: l’introduzione di disposizioni dirette a neutralizzare i rischi di finanziamento del terrorismo legali alle valute virtuali; i rischi connessi agli strumenti prepagati anonimi (per esempio, prepaid cards); il rafforzamento dei poteri delle Financial intelligence units (Fiu) e la promozione di una più effettiva cooperazione tra le stesse; l’accesso ai registri centralizzati dei conti bancari e dei sistemi centrali di reperimento dei dati da parte delle Fiu e delle competenti autorità antiriciclaggio; maggiori e più incisivi controlli su operazioni con paesi terzi a rischio.
La proposta conteneva anche disposizioni relative a specifici interventi finalizzati a promuovere la trasparenza fiscale, con l’obiettivo di rendere più efficace la lotta all’evasione fiscale e al riciclaggio. A tal fine erano previste specifiche misure quali:
– la totale accessibilità ai registri dei beneficiari effettivi, rendendo pubbliche alcune informazioni ivi contenute, con riferimento a società e trust;
– l’interconnessione dei registri nazionali, al fine di agevolare la cooperazione tra gli stati membri;
– l’estensione delle informazioni a disposizione delle autorità, attraverso la previsione che i conti fossero assoggettati a controlli stringenti.

Le principali novità. Il nuovo decreto legislativo, in particolare, prevede:
– di puntualizzare le categorie di soggetti tenuti all’osservanza degli obblighi antiriciclaggio, ricomprendendo, tra l’altro, le succursali «insediate» in Italia degli intermediari assicurativi;
– di individuare misure di adeguata verifica rafforzata che gli intermediari bancari o finanziari devono attuare in relazione alla clientela che opera con paesi ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, tra cui specifici obblighi di segnalazione periodica per le transazioni effettuate con soggetti operanti in questi paesi;
– di introdurre strumenti che le autorità di vigilanza possono utilizzare per ridurre il rischio connesso ai paesi terzi, come, per esempio, il diniego all’autorizzazione all’attività per intermediari bancari o finanziari esteri o all’apertura di succursali in paesi ad alto rischio per gli intermediari italiani;
– di consentire alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di disporre del Nucleo speciale di polizia valutaria;
– di stabilire il divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi, coerentemente con il divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
– di apportare modifiche riguardo alle sanzioni (e alle relative procedure di irrogazione) per la violazione delle norme dei due decreti modificati.

Criptovalute: più regole e controlli. Molte disposizioni contenute nella quinta direttiva sono state puntualmente recepite nel decreto legislativo approvato il 3 ottobre scorso e sono chiaramente finalizzate a rafforzare ulteriormente le norme già previste dalla quarta direttiva (recepita dall’Italia nel 2017 con il decreto legislativo 90, modificativo e integrativo del dlgs 231/07), in considerazione dell’emergere di nuove tendenze evidenziate da alcuni attentati terroristici, in particolare per quanto riguarda le modalità con cui i gruppi terroristici finanziano e svolgono le proprie operazioni anche mediante il ricorso a sistemi finanziari alternativi.
L’individuazione delle operazioni di finanziamento del terrorismo è poi resa più complessa dal fatto che queste hanno spesso a oggetto somme di importo esiguo.
Inoltre, una delle principali difficoltà riscontrate a livello investigativo nazionale e internazionale nell’ambito del sistema finanziario connesso al finanziamento al terrorismo è legata alla circostanza che i trasferimenti dei fondi per tali attività criminali possono essere perfezionati, anziché attraverso gli ordinari canali bancari, mediante strumenti di pagamento non tracciabili e/o circuiti alternativi che consentono, in tempi brevi, il trasferimento di enormi quantità di denaro da un paese all’altro: tra questi il sistema più diffuso è quello denominato «hawala», un sistema informale di trasferimento di valori basato sulle prestazioni e sull’onore di una vasta rete di mediatori, attraverso il quale è possibile trasferire da un paese all’altro somme di denaro senza movimentarle fisicamente ed evitando i canali ufficiali.
Il legislatore europeo, allo scopo di migliorare l’attuale quadro di prevenzione e di contrastare più efficacemente il finanziamento del terrorismo, in considerazione dell’evoluzione del fenomeno e delle modalità di finanziamento dello stesso, ha ritenuto necessario adottare ulteriori misure volte a garantire la maggiore trasparenza delle operazioni finanziarie, delle società, nonché dei trust e degli istituti giuridici aventi assetto o funzioni affini a quelle del trust.
Le modifiche apportate alla quarta direttiva antiriciclaggio riguardano preliminarmente l’ampliamento dell’ambito applicativo, in considerazione della mancanza, nella direttiva previgente, di disposizioni in materia di individuazione delle operazioni sospette sui fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo relativamente a una serie di operazioni e attività quali:
– le operazioni in valuta virtuale;
– i servizi di portafoglio digitale;
– le attività di commercio di opere d’arte (anche quando effettuate da gallerie d’arte e case d’asta);
– le attività di conservazione o commercio di opere d’arte effettuate da/in porti franchi.
Con riguardo alle prime due categorie, la quinta direttiva ha introdotto specifiche misure, estendendo gli obblighi antiriciclaggio a due nuove tipologie di soggetti individuati tra i prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra le valute virtuali e valute aventi corso legale (cosiddetti exchanger) e i prestatori di servizi di portafoglio digitale (custodial wallet).
L’intervento del legislatore europeo ha incluso questi ultimi tra i soggetti obbligati, muovendo dal presupposto che tali soggetti, non essendo oggi chiamati a individuare e segnalare le attività sospette, potrebbero consentire il potenziale uso improprio per scopi criminali di tali servizi, con la conseguenza che i gruppi terroristici potrebbero essere in grado di trasferire il denaro verso il sistema finanziario dell’Unione europea o all’interno delle reti delle valute virtuali dissimulando i trasferimenti o beneficiando di un certo livello di anonimato su queste piattaforme.
Sul punto, nella nuova direttiva viene evidenziato che l’inclusione dei prestatori sopra elencati non risolverebbe completamente il problema dell’anonimato delle operazioni in valuta virtuale, dato che gli utenti potrebbero comunque effettuare tali operazioni anche senza ricorrere a tali soggetti.
A tal proposito, una soluzione per contrastare i rischi legati all’anonimato è individuata nella previsione di misure specifiche in tema di trasparenza, che possano consentire alle Unità nazionali di informazione finanziaria (Uif) di ottenere informazioni per associare gli indirizzi della valuta virtuale all’identità del suo proprietario.
Con riguardo alle nuove categorie di soggetti obbligati si evidenzia, inoltre, che nel nostro ordinamento, con il recepimento della quarta direttiva, erano già stati inseriti gli obblighi di adeguata verifica della clientela a carico dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell’attività di conversione di valute virtuali, ovvero, in valute aventi corso forzoso, anticipando, di fatto, l’orientamento poi espresso dal legislatore con la quinta direttiva. Era stato introdotto l’obbligo di iscrizione, per tutti i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, in una sezione speciale del registro dei cambiavalute tenuto presso l’Organismo degli agenti e mediatori (Oam).
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