In G.U. è stato pubblicato il dlgs 125/2019. Ampliata la platea dell’adeguata verifica
Titolari effettivi di società, dati accessibili al pubblico
di Luciano De Angelis e Christina Feriozzi

Estensione dei poteri di controllo per la guardia di finanza, adeguata verifica richiesta a tutti gli operatori nell’ambito delle monete virtuali e ad altri operatori, registro dei titolari effettivi a pubblico accesso, monitoraggio sui propri iscritti per gli Organismi di autoregolamentazione. Sono alcune delle novità apportate dal dlgs n.125 del 4/10/2019 pubblicato sulla G.U. n. 252 del 26 ottobre, in vigore dal 10 novembre prossimo.
Nuovi poteri della Guardia di finanza. Ai sensi del nuovo art. 9 del 231/07, le autorità di cui all’art. 21, comma 2, lettera a) (quindi Mef, autorità di vigilanza di settore, Uif e nucleo speciale di polizia valutaria), le amministrazioni e gli organismi interessati, l’autorità giudiziaria e gli organi delle indagini collaborano per agevolare l’individuazione di ogni circostanza in cui emergono fatti e situazioni la cui conoscenza può essere comunque utilizzata per prevenire l’uso del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. In proposito, il decreto in commento apporta novità anche riguardo alle potestà antiriciclaggio attribuite alla Guardia di finanza. Nel dettaglio, l’art. 9 del dlgs 231/2007 prevede che il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza per le finalità antiriciclaggio possa effettuare ispezioni e controlli anche con i poteri attribuiti al Corpo dalla normativa valutaria e svolgere gli approfondimenti investigativi delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla Uif. Con le modifiche apportate a tale disposizione dal dlgs 125/2019 il Nucleo speciale di polizia valutaria (ovvero i reparti delegati) potranno ulteriormente acquisire direttamente, anche attraverso le ispezioni e i controlli, dati e informazioni presso ogni soggetto obbligato. In altri termini, la Gdf amplia il suo spazio operativo, potendo svolgere attività di acquisizione documentale ai fini antiriciclaggio anche nei confronti di soggetti non sottoposti alla sua vigilanza (es.: intermediari bancari e finanziari sottoposti alla vigilanza di Banktalia). Il Nucleo potrà poi utilizzare i poteri antiriciclaggio anche per gli approfondimenti investigativi delle informazioni di polizia ricevute da omologhi organismi esteri e internazionali. La Gdf, ai fini antiriciclaggio, avrà accesso non solo ai dati bancari/finanziari contenuti nell’anagrafe tributaria (art. 7, commi 7 e 11, dpr 605/73) e alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione dell’istituendo registro dei titolari effettivi presso il registro imprese, ma anche a dati e informazioni contenute nell’anagrafe immobiliare integrata (ex art. 19, dl 78/2010).
Ampliamento dei soggetti obbligati alla adeguata verifica. Risultano altresì ampliati i soggetti che, sulla base delle disposizioni di cui all’art. 3 sono tenuti ad assolvere agli obblighi di adeguata verifica e in generale alle disposizioni antiriciclaggio. Tali obblighi riguarderanno anche soggetti che esercitano il commercio di opere d’arte o che agiscono in qualità di intermediari delle medesime opere, qualora tale attività è effettuata all’interno di porti franchi e il valore dell’operazione sia superiore a 10 mila euro nonché, gli agenti in affari che svolgono attività di intermediazione mobiliare quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di un bene immobile limitatamente alle situazioni in cui il canone mensile è superiore a 10 mila euro. Chiamati in causa anche i cambiavalute di monete virtuali (anche di monete virtuali con altre valute virtuali), ed i prestatori di servizi relativi al portafoglio digitale.
Registro dei titolari effettivi. Con l’emanazione del dm previsto dall’art. 21, comma 5, verrà concretamente istituito, nei prossimi mesi, il registro dei titolari effettivi. In proposito, le principali novità attengono al fatto che tale registro non sarà utilizzabile solamente dai soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio, ma consentirà un accesso pubblico alle informazioni in esso contenute, dietro pagamento dei diritti di segreteria. Per i trust l’accesso resterà riservato a soggetti specifici (autorità, gdf, destinatari degli obblighi antiriciclaggio) mentre ai privati l’accesso sarà consentito solo in ipotesi particolari (per curare o difendere un interesse relativo ad una situazione giuridicamente tutelata). Coloro che consulteranno il registro potranno avere accesso alle seguenti informazioni: il nome, il cognome, il mese e l’anno di nascita (non il giorno), il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni in forza delle quali il titolare effettivo è tale (titolarità di partecipazione sociale oltre il 25%, influenza dominante in assemblea, rappresentanza legale ecc.), ossia natura ed entità dell’interesse detenuto. I soggetti destinatari saranno inoltre tenuti ad evidenziare eventuali incongruenze fra i dati del titolare effettivo da essi rilevati dell’adeguata verifica e quelli contenuti nel registro.
Il ruolo degli Organi di autoregolamentazione. Gli ordini dei dottori commercialisti, avvocati, notai e consulenti del lavoro dovranno occuparsi del monitoraggio dei propri iscritti con conseguente pubblicazione annuale delle sanzioni antiriciclaggio a cui i professionisti sono stati sottoposti dalle autorità competenti. Detta informativa riguarderà anche le sanzioni disciplinari adottate dall’ordine verso i professionisti e le segnalazioni di operazioni sospette effettuate dagli stessi. Entro il 30 maggio di ogni anno, inoltre, in relazione agli eventi dell’anno antecedente, agli Ordini viene richiesto di pubblicare (dopo averne dato comunicazione al Comitato di sicurezza finanziaria), una relazione annuale contenente:
a) il numero dei decreti sanzionatori e delle altre misure sanzionatorie, suddivisi per tipologia di infrazione, adottati dalle competenti autorità, nei confronti dei rispettivi iscritti, nell’anno solare precedente;
b) il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall’organismo di autoregolamentazione, per il successivo inoltro alla Uif;
c) il numero e la tipologia di misure disciplinari, adottate nei confronti dei rispettivi iscritti (ex art. 11, comma 3 e art. 66, comma 1), a fronte di violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime degli obblighi stabiliti dal decreto in materia di controlli interni, di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione di operazioni sospette.
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