Il dovere di attenzione del conducente teso all’avvistamento dei pedoni, si sostanzia in tre obblighi comportamentali:

  1. ispezionare la strada
  2. conservare il controllo costante del veicolo in relazione alle condizioni della strada e del traffico
  3. prevedere tutte le situazioni di comune esperienza, in modo da non costituire pericolo o intralcio per gli altri utenti.

Si tratta di obblighi comportamentali da osservare anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari altrui, nello specifico, nei confronti dei pedoni, dettati dall’art. 190 c.d.s.

Ne deriva che il conducente può andare esente da responsabilità, non tanto perché risulti accertato un comportamento colposo del pedone, ma in quanto la condotta del pedone configuri una causa eccezionale, atipica, non prevista, né prevedibile, in ordine alla quale il conducente si sia trovato, per motivi estranei a ogni suo obbligo di diligenza, nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e di osservarne i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso e imprevedibile.

Cassazione penale sez. IV, sentenza del 12 giugno 2019 n. 29277

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