IL VOSTRO QUESITO

Nostro cliente con p. IVA realizza consulenza in ambito sicurezza (81/2008).
Tra le attività che svolge effettua manutenzione e revisione degli estintori (prodotti da ditte terze) che periodicamente vanno manutenuti per rimanere conformi ed efficaci in caso di utilizzo (verifica valvole, pressione, schiuma interna, ecc..).

Egli perciò non appone nuovi marchi ma appone sua etichetta di revisione (con indicazione della nuova scadenza).

Facciamo fatica ad inquadrare la copertura di responsabilità civile da fornirgli.
Esiste infatti anche la problematica legata al fatto che il danno eventualmente arrecato sarebbe di tipo consequenziale o “differenziale” poiché il non funzionamento potrebbe arrecare al più un maggior danno da incendio legato al tempo di intervento.

E’ una RCP dell’estintore anche se il nostro cliente ha effettuato manutenzione sul prodotto? E’ una rc professionale? E’ una postuma da attività?
E’ assicurabile?

L’ESPERTO RISPONDE


Il decreto 81/2008 relativo alla sicurezza antinfortuni ed antincendio per stabilimenti e cantieri pone in capo al datore di lavoro (DDL) la responsabilità della adeguatezza della analisi dei rischi e della loro valutazione con i relativi provvedimenti adottati anche se attribuisce alle figure del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Medico Competente (MC) il compito di supporto tecnico.
Se la responsabilità del DDL (sia penale che civile) insorge a prescindere da eventuali carenze e/o omissioni dei professionisti menzionati, questi ultimi possono essere chiamati a loro volta a rispondere del loro errore professionale in caso di dolo o colpa grave.
In altri termini il suddetto Decreto circoscrive le responsabilità nell’ambito aziendale.
Negli artt. 23 e 24 si trova l’unico riferimento a fabbricanti, fornitori ed installatori:
« Art. 23. Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.
Art. 24. Obblighi degli installatori
Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti».

Sono disposizioni di carattere generale che riguardano non solo i fornitori, installatori e manutentori dei sistemi di sicurezza.
Ora l’attività del manutentore non coinvolge la responsabilità del prodotto in quanto non produce alcunché.
In quanto manutentore potrebbe essere responsabile dei danni che la difettosa manutenzione (difettosa o insufficiente ricarica, danneggiamento del manometro, blocco della valvola, insufficiente pressione ecc.) potrebbe comportare il mancato o insufficiente uso del mezzo antincendio ma per configurarsi una responsabilità occorre il nesso eziologico tra evento e danno senza che vi concorrano altri fattori come, ad esempio, un ritardo dell’operatore nell’utilizzare il mezzo, il suo uso scorretto, il ricorso ad un estinguente non adatto ecc. per cui il mancato controllo dell’incendio non può essere attribuito come causa unica ed esclusiva alla difettosa manutenzione.
Si tratterebbe di un danno “indiretto” da cui non deriva responsabilità per il manutentore. Per fare un esempio di danno indiretto basta pensare ad un professionista che deve presentarsi ad una determinata ora per sottoscrivere un contratto milionario: esce di casa e rimane bloccato in ascensore (per un guasto) non arriva più in tempo all’appuntamento e perde il contratto. Per questo chiede il danno al manutentore dell’ascensore; ma all’appuntamento poteva mancare perché il taxi subiva un incidente o il volo veniva cancellato o il committente decideva nuove condizioni ecc.
Nel nostro caso, inoltre, rimane sempre interposta la figura del RSSP, che è tenuto a controllare l’efficienza dei mezzi antincendio organizzando esercitazioni e a prove per verificare quanto fatto dal manutentore. In questo senso il manutentore, per serenità, potrebbe anche richiedere, almeno a campione, la presenza di un incaricato della sicurezza aziendale alle operazioni di ricarica in modo da far convalidare la correttezza dell’intervento.