GIURISPRUDENZA
Autori: Avv. Laura Opilio, Avv. Luca Odorizzi
ASSINEWS 301 – ottobre 2018
PREMESSA
Dopo aver completato la fase di pubblica consultazione, il 2 agosto l’IVASS ha pubblicato il testo del regolamento n. 41/2018, recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi. Il nuovo regolamento è destinato a sostituire il regolamento ISVAP 35/2010, aggiornando la relativa disciplina alla luce del recepimento della direttiva sulla distribuzione assicurativa (IDD) nel codice delle assicurazioni.
Il fulcro dell’intervento regolamentare consiste nella totale revisione dell’informativa precontrattuale, in esecuzione dei recenti interventi legislativi europei e nazionali. Inoltre, il regolamento compie un’opera di razionalizzazione e di aggiornamento della disciplina, prevede un potenziamento della digitalizzazione e detta una serie di disposizioni volte a rafforzare la tutela dell’assicurato. Di seguito si vedranno alcuni dei punti caratterizzanti.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Il regolamento si applica a tutte le imprese di assicurazione che commercializzano prodotti assicurativi nel territorio italiano. In particolare, rispetto alla disciplina previgente, sono state estese alle imprese UE le disposizioni relative al sito internet, mentre rimangonoescluse quelle sulla home insurance. Inoltre, tra i destinatari del regolamento, vi sono anche gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi ai sensi dell’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2017/2358 (c.d. manufacturer de facto).
Per altro verso, non sono soggetti all’obbligo dell’informativa precontrattuale i contratti che coprono i grandi rischi e quelli c.d. “tailor made”, il cui contenuto è oggetto di una trattativa negoziale individuale, in quanto prodotti che non sono propriamente “commercializzati”, ossia distribuiti tra il pubblico. La disciplina non si applica inoltre ai prodotti pensionistici complementari (PIP) i cui obblighi informativi sono regolati dalla disciplina settoriale emanata dalla Covip.
INFORMATIVA PRECONTRATTUALE
La disciplina dell’informativa precontrattuale dei prodotti assicurativi risulta profondamente innovata per effetto del combinarsi dei recenti interventi normativi europei e nazionali. Sono ora previsti tre diversi documenti precontrattuali di base (il DIP per i prodotti ramo danni; il DIP vita per i prodotti vita “di puro rischio”; il KID per i prodotti di investimento assicurativi, cc.dd. IBIPs), ciascuno accompagnato da uno specifico “DIP Aggiuntivo”, che contiene una serie di informazioni integrative e complementari, per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto.
Il KID e il DIP danni sono discipli- nati direttamente a livello europeo (il primo è in vigore dal 1° gennaio 2019, il secondo deve essere adottato a partire dal 1° ottobre 2018) e non sono pertanto regolati dall’IVASS. Il DIP Vita, invece, è stato introdotto dal legislatore italiano con la finalità di predisporre un sistema informativo precontrattuale omogeneo per tutte le categorie di prodotti, e viene disciplinato dal regolamento sulla falsariga del DIP danni. Anche i DIP aggiuntivi sono una peculiarità italiana.
In particolare, il regolamento introduce e disciplina cinque diversi modelli: il DIP aggiuntivo vita, il DIP aggiuntivo multirischi, per i prodotti assicurativi vita che combinano tra di loro coperture del ramo vita e del ramo danni (in questo caso, devono essere redatti due documenti base distinti – DIP vita e DIP danni – accompagnati da un unico DIP aggiuntivo multirischi), il DIP aggiuntivo IBIP, il DIP aggiuntivo danni e DIP aggiuntivo R.C. auto.
I nuovi documenti precontrattuali si caratterizzano per un formato standard, anche dal punto di vista grafico (in modo da agevolare la confrontabilità dei prodotti) e indicano in maniera sintetica le principali caratteristiche del contratto, mediante uno schema a domande e risposte, precedute da icone che ne identificano l’argomento. Con l’entrata in vigore del regolamento, l’attuale nota informativa (e scheda sintetica, ove prevista) verrà dunque sostituita dai nuovi documenti precontrattuali, i quali, insieme alle condizioni di assicurazione (comprensive del glossario) e al modulo di proposta o di polizza, compongono il “set informativo” che andrà a rimpiazzare il vecchio fascicolo informativo.
CONTRATTI IN FORMA COLLETTIVA
Il regolamento detta una serie di disposizioni specifiche in ordine alle polizze collettive. In particolare, viene modificata la disciplina della consegna della documentazione precontrattuale all’aderente, eliminando la regola, prevista dal regolamento 35/2010, per cui l’impresa doveva inserire nella convenzione con il contraente l’obbligo di quest’ultimo di consegnare la documentazione precontrattuale all’aderente. La materia è ora regolata dal regolamento 40/2018 sulla distribuzione assicurativa, che prevede che il distributore consegni all’aderente, eventualmente con la collaborazione del contraente, la documentazione contrattuale e precontrattuale.
Fanno eccezione il caso di assicurazioni accessorie che comportino premi inferiori ai 100 euro (è prevista solo la consegna di DIP e DIP aggiuntivo) e quello di adesioni per cui gli aderenti non sostengano, neppure in parte, l’onere del pagamento del premio (non sussistono obblighi di consegna). In queste ultime ipotesi, il regolamento 41/2018 attribuisce agli assicurati il diritto di richiedere direttamente all’impresa le condizioni contrattuali. Viene poi disciplinato il contenuto minimo del modulo di adesione, che deve indicare il diritto di ricevere il set informativo e quello di richiedere all’impresa le condizioni contrattuali nonché le credenziali per l’accesso alle aree riservate.
INFORMATIVA E TUTELA DEI CONTRAENTI
Diverse disposizioni appaiono finalizzate al rafforzamento degli obblighi di informativa in corso di contratto e dei presidi a tutela del contraente. Ad esempio, l’obbligo di invio dell’estratto conto annuale, che il regolamento 35/2010 limitava ai prodotti caratterizzati da prestazioni rivalutabili, viene esteso a tutti i prodotti vita. Inoltre, in presenza di opzioni contrattuali (es. conversione in rendita o differimento a scadenza), l’impresa deve consegnare al contraente un’informativa specifica almeno trenta giorni prima della data di possibile esercizio dell’opzione.
Analogo obbligo di comunicazione è previsto tre giorni prima dell’esercizio delle opzioni relative a prodotti di investimento che determinano una variazione del capitale garantito ma che non sono collegate ad una data certa. Ancora, in caso di trasformazione del contratto (i.e. ogni operazione che comporta la sostituzione delle garanzie e delle condizioni di un contratto esistente, anche mediante appendici contrattuali o attraverso il riscatto del precedente contratto), l’impresa deve consegnare al contraente, con anticipo di almeno 7 giorni, una apposita informativa standardizzata, finalizzata a facilitare il confronto tra i due prodotti, nonché il set informativo relativo al nuovo prodotto.
Alcune novità consistono nella trasposizione nel testo regolamentare di principi e indicazioni che l’IVASS aveva precedentemente espresso nella forma di lettere al mercato. Si segnalano, in particolare, l’obbligo di utilizzare un linguaggio semplice e chiaro e di redigere il contratto in coerenza con le espressioni e con la struttura dei documenti precontrattuali (come da lettera al mercato del 14 marzo 2018) e l’obbligo, nelle polizze infortunio e malattia, di consentire agli eredi di provare documentalmente il diritto all’indennizzo dell’assicurato che sia morto, per cause diverse dal sinistro, prima dell’accertamento dell’invalidità da parte del medico-legale dell’assicurazione (come da lettera al mercato del 28 febbraio 2018).
POLIZZE DORMIENTI
Un’attenzione speciale è rivolta all’obiettivo di ridurre il fenomeno delle polizze dormienti, in continuità con gli interventi posti in essere dall’Istituto di Vigilanza negli ultimi anni. Il regolamento, a tal riguardo, prevede che in fase di emissione dei contratti venga favorita la designazione del beneficiario in forma nominativa in luogo di designazioni generiche (quali, tipicamente, “i miei eredi testamentari o legittimi”).
A tal fine, nel modulo di polizza o di proposta deve essere inserito un apposito campo dove il contrente potrà indicare i dati identificativi e i recapiti (anche e-mail) dei beneficiari, con l’avvertimento che in assenza di designazione nominativa l’impresa potrebbe incontrare difficoltà nell’identificazione dei soggetti legittimati alla prestazione assicurativa e con l’invito a comunicare all’assicuratore eventuali modifiche. È inoltre prevista la possibilità di indicare un referente terzo (diverso dal beneficiario), cui l’impresa potrà fare riferimento in caso di decesso dell’assicurato.
La nuova figura, che di certo contribuirà a favorire le operazioni di identificazione e contatto dei beneficiari una volta verificatosi l’evento-morte, potrebbe tuttavia dar luogo a criticità sul piano della disciplina del trattamento dei dati personali. Come evidenziato nella pubblica consultazione, infatti, ai sensi del GDPR il referente terzo andrebbe informato in merito al trattamento dei suoi dati personali e ne andrebbe acquisito il consenso, operazione che non appare affatto immediata. Inoltre, il regolamento prevede che, se i beneficiari sono stati indicati nominativamente, l’avviso di scadenza del contratto debba essere inviato anche a costoro, salvo che il contraente abbia optato in senso contrario.
Anche in questo caso la previsione, pur perseguendo finalità condivisibile, potrebbe creare inconvenienti, in particolare nel caso di modifica del beneficiario non comunicata all’impresa (ciò che può avvenire, in particolare, se la modifica viene effettuata nel testamento ex artt. 1920 e 1921 c.c.). In sede di pubblica consultazione l’IVASS ha osservato, a tal proposito, che nella comunicazione al beneficiario l’impresa può comunque specificare che il contraente ha il diritto di modificare in qualsiasi momento il nome del beneficiario.
DIGITALIZZAZIONE
Il regolamento si occupa anche di sito internet e home insurance, in un’ottica di potenziamento della digitalizzazione del mercato assicurativo. Le disposizioni relative al sito internet della compagnia, che deve essere redatto almeno in italiano, sono estese anche alle imprese che operano in Italia in regime di stabilimento e libera prestazione di servizi. Quanto al contenuto del sito, tra le innovazioni più rilevanti va segnalato l’obbligo di pubblicare tutti i set informativi relativi ai prodotti commercializzati.
Le imprese dovranno inoltre indicare sul sito un recapito gratuito per fornire assistenza ai contraenti. Sempre sul sito internet andranno pubblicate l’informativa sui conflitti di interesse e quella relativa alla finanza etica o sostenibile, nonché le informazioni periodiche riguardo alle prestazioni assicurative degli IBIPs. Contemporaneamente, viene eliminato l’obbligo, previsto dal regolamento 35/2010, di pubblicazione nei quotidiani delle predette informazioni periodiche, compensato, oltre che dalla pubblicazione in forma digitale, dall’introduzione del diritto del contraente di richiedere all’impresa – che deve rispondere entro 20 giorni – il valore della quota del fondo interno o della quota o azione dell’OICR o i valori di riscatto.
Il regolamento prevede poi un potenziamento dell’area riservata, il cui accesso potrà avvenire anche tramite applicazioni mobili. In particolare, viene introdotto l’obbligo di consentire la gestione dei rapporti contrattuali attraverso le aree riservate, garantendo la possibilità di effettuare almeno le seguenti operazioni: il pagamento del premio successivo al primo, la richiesta di liquidazione o di riscatto, la modifica dei dati personali e la richiesta di sospensione/riattivazione della garanzia, se prevista.
Tali operazioni costituiscono il livello minimo di servizio che l’impresa deve fornire, ma non è escluso che la stessa possa aggiungere ulteriori funzionalità. Le imprese di assicurazione comunitarie operanti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi non sono obbligate a predisporre delle aree riservate (salvo il caso dei contratti RC auto o natanti, come già previsto dalla normativa precedente); tuttavia, se scelgono di farlo, devono conformarsi alle previsioni del regolamento.
ENTRATA IN VIGORE
In considerazione delle numerose modifiche introdotte, l’entrata in vigore del regolamento è stata fissata per il 1° gennaio 2019 (1° maggio 2019 per gli obblighi previsti in caso di trasformazione di contratto), così da consentire alle imprese di adeguare la documentazione e la struttura organizzativa. Con riferimento alla disciplina del sito internet e della home insurance, vista la complessità degli interventi tecnici richiesti per sviluppare le funzionalità richieste dal regolamento, la data di applicazione è stata posticipata al 1° maggio 2020.
Con riguardo ai prodotti danni, va evidenziata una discrasia tra l’entrata in vigore del DIP (1° ottobre 2018, come previsto dalla normativa europea direttamente applicabile) e quella del DIP aggiuntivo (fissata dall’IVASS al 1° gennaio 2019). Ciò darà luogo ad un regime transitorio per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018, durante i quali il DIP sarà consegnato unitamente al vecchio fascicolo informativo.