di Nicola Mondelli

Due capitoli pesanti per la scuola saranno inseriti nella legge di Bilancio 2019. Dalla lettura della nota di aggiornamento del Def, l’attenzione è su due fronti: le modifiche da apportare alla normativa pensionistica in vigore ed in particolare all’articolo 24 del decreto legge n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011 e successive modificazioni (la cosiddetta riforma Fornero) e le risorse da mettere a disposizione dell’Aran per consentire il rinnovo del contratto collettivo di lavoro del personale del comparto istruzione e ricerca (quello in vigore scade il 31 dicembre 2018).

Quota 100: sulle modifiche da apportare alla normativa pensionistica in vigore – allo stato appare esclusa la abrogazione in toto della legge Fornero – il Def prevede la reintroduzione, ai fini del pensionamento anticipato, dell’istituto delle quote dato dalla somma dell’età anagrafica e degli anni di contribuzione, istituto introdotto dalla legge 335/1995 e abrogato con l’entrata in vigore proprio della Riforma Fornero. A tali fini il governo ha proposto l’introduzione di «quota 100» la cui struttura e i cui effetti giuridici ed economici dovranno essere definiti dalle Commissioni prima e dalle Aule di Camera e Senato poi.

Relativamente alla struttura della «quota 100» la proposta del governo, contenuta nella nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2018, prevedere due paletti: una età anagrafica non inferiore a 62 anni e una anzianità contributiva non inferiore a 38 anni. Se la proposta governativa dovesse essere accolta dal Parlamento, la «quota 100» così determinata rappresenterebbe, a decorrere dal 2019, il nuovo il requisito minimo per accedere al trattamento pensionistico anticipato anziché quello di 43 anni e tre mesi di contribuzione per gli uomini e 42 anni e tre mesi per le donne, indipendentemente comunque dall’età anagrafica, come prevede il decreto direttoriale del ministero dell’economia e delle finanze 5 dicembre 2017.
In sede parlamentare dovranno anche essere definiti gli effetti giuridici ed economici connessi al pensionamento anticipato con i requisiti della «quota 100».
Fissata la struttura, restano da chiarire altri aspetti non meno importanti per i potenziali destinatari.

Ecco cosa il governo e il parlamento devono ancora chiarire del nuovo assetto pensionistico con la stesura della legge di Bilancio: ci saranno penalizzazioni sull’ammontare della pensione? Scatterà il divieto di cumulo con successivi redditi di lavoro dipendente o autonomo? Finirà l’opzione donna? L’Ape sociale sarà abrogata?
Secondo un stima di ItaliaOggi, ricavata utilizzando i dati presunti del personale in servizio nell’anno scolastico 2016/2017, sarebbero circa 85 mila, di cui 55 mila docenti e 30 mila Ata, quanti in servizio nel corrente anno scolastico potrebbero fare valere, alla data del 31 dicembre 2019, i requisiti anagrafici e contributivi richiesti dalla novella «quota 100» per accedere al trattamento pensionistico anticipato con effetto dal 1° settembre 2019.

Tenuto conto che oltre il 70 per cento dei docenti e non meno del 60 per cento degli Ata è costituito da personale femminile si può ipotizzare, se la legge non prevederà alcun tipo di penalizzazione, un massiccio ricorso al pensionamento anticipato. Nel caso invece di penalizzazione consistente in una riduzione percentuale dell’ammontare della pensione, il ricorso al pensionamento anticipato potrebbe non superare il 10 per cento degli 85 mila indicati in precedenza.
L’altro argomento che riscuote l’attenzione di tutto il personale della scuola è quello relativo al tempo che dovrà trascorrere perché Aran e organizzazioni sindacali sottoscrivano un nuovo contratto valido per il triennio 2019-2021. I tempi per giungere alla sottoscrizione di un contratto pur non essendo certamente brevi necessitano preliminarmente che in una legge di Bilancio siano definite le risorse che il governo metta a disposizione per consentire gli aumenti contrattuali. Le notizie non sono in tal senso.
Nella nota al Def le uniche risorse disponibili sono quelle per consentire, come prevede l’art. 2, comma 6, del contratto collettivo sottoscritto il 19 aprile 2018, una copertura economica (vacanza contrattuale) a titolo di anticipazione dei benefici complessivi che potranno essere riconosciuti in sede di rinnovo contrattuale.
Se a questa assenza nella legge di Bilancio 2019 delle risorse contrattuali si sommano i ritardi che, fatta eccezione per la disdetta che è stata regolarmente data dai sindacati entro i termini previsti dal comma 4 del citato articolo 2 del Ccnl 2018/2018, si cominciano a registrare nell’attuazione degli adempimenti propedeutici all’inizio della trattativa tar Aran e organizzazioni sindacali, il sospetto che il personale della scuola potrebbe non avere un nuovo contratto avente effetto sin dal primo anno di validità diventa una certezza.
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