IL FATTO: I RISCHI DELL’AGRICOLTURA

Autore: La Redazione
ASSINEWS 301 – ottobre  2018

IL FATTO

Un’impresa decide di non partecipare ad una gara “in quanto la base d’asta particolarmente elevata avrebbe reso eccessivamente onerosa la prestazione della cauzione provvisoria e di quella definitiva”.

Decide quindi di rivolgersi ad un Tar (Tribunale Amministrativo Regionale) per chiedere l’annullamento dell’intera procedura; l’adito giudice (Tar Ancona, sentenza numero 69 del 25 gennaio 2018) non accetta il ricorso in quanto ritiene che “la difficoltà di partecipazione appare meramente soggettiva e frutto di una scelta imprenditoriale”.

L’APPROFONDIMENTO

Da aprile 2016, tutta la normativa sugli appalti pubblici è contenuta nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 codice dei contratti pubblici. Per quanto concerne la garanzia provvisoria (da presentare in sede di offerta) il riferimento è l’art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura).

1. L’offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria” pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. (…)

Tale importo (fisso per tutti i partecipanti) può essere ridotto in caso di possesso di particolari certificazioni, comma 7 del medesimo articolo 93, oppure solo per il fatto che il partecipante sia una micro, piccola o media impresa, così suddivise:

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