IL VOSTRO QUESITO

Avrei un quesito da porvi in merito alla liquidazione di un fondo pensione.
Il fondo è stato aperto da mio padre 30 anni fa ed ha bloccato i versamenti nel 2007 quando è andato in pensione, senza però richiederne il riscatto, quindi il capitale è ancora fermo (tra versamenti suoi liberi, TFR e contributi aziendali ha accumulato circa € 200.000,00).
Il 04/05 il contraente è venuto a mancare e ci siamo accorti che nel 2016 ha designato come unico beneficiario la moglie (che non è mia mamma).
Ora, la liquidazione come avviene? Il mio avvocato sostiene che:
1) rientra in successione in quanto il fondo è stato aperto molto prima del matrimonio e lui ha interrotto i versamenti praticamente qualche mese dopo essersi sposato (sposato a ottobre nel 2007, andato in pensione i primi mesi del 2008).
2) La designazione di un unico beneficiario non è da ritenersi valida perchè va ledere le quote di legittime mie, di mio fratello e di mia sorella (nessuno di loro è figlio di questa donna) visto che erano in comunione dei beni e lei prenderà già un 50% del conto corrente del de cuius.

Ovviamente l’avvocato di sua moglie sostiene l’esatto contrario.

L’ESPERTO RISPONDE


Come prima cosa ricordiamo alcuni aspetti civilistici che regolano la figura del beneficiario:

Assicurazione a favore di un terzo

L’art. 1920 c.c., nel legittimare al primo comma l’assicurazione a favore del terzo (E’ valida l’assicurazione sulla vita a favore di un terzo), istituisce e disciplina la figura del beneficiario.

Il beneficiario nelle assicurazioni sulla vita a favore del terzo può:

• comparire isolatamente, mentre contraente ed assicurato si identificano nella stessa persona: è la tipica assicurazione a favore del terzo
• comparire isolatamente, mentre contraente ed assicurato sono anch’essi persone distinte: si tratta di assicurazione sulla vita di un terzo a favore di altro terzo ed esige per la validità l’adempimento delle prescrizioni di cui al secondo comma dell’art. 1919 c.c., salvo che si tratti di assicurazione in caso di vita.

Il secondo comma dell’art. 1920 c.c. stabilisce che la designazione del beneficiario può essere fatta:
• nel contratto di assicurazione;
• con successiva comunicazione scritta all’assicuratore;
• per testamento.

La designazione è efficace anche se generica (es.: ai miei creditori in proporzione ai loro crediti, agli eredi legittimi, ecc).
Con la designazione (art. 1920 c.c., ultimo comma) il beneficiario acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione, la cui unica fonte è il contratto e non, ad esempio il diritto successorio, ma l’assicuratore può opporre al beneficiario tutte le eccezioni derivanti dal contratto (art. 1413 c.c.)

Inoltre le prestazioni delle polizze vita non rientrano nell’asse ereditario.

La revoca del beneficio:

La designazione del beneficiario è revocabile (art. 1921 c.c., primo comma):
• con successiva comunicazione scritta all’assicuratore;
• per testamento.

La revoca, tuttavia, non può essere effettuata:

• dagli eredi dopo la morte del contraente;

• dopo che, verificatosi l’evento (la sopravvivenza al termine o la morte a seconda del caso), il beneficiario abbia dichiarato di voler profittare del beneficio

La designazione del beneficiario è irrevocabile (art. 1921 c.c., secondo comma):

• se il contraente ha rinunziato per iscritto al potere di revoca

• ed il beneficiario ha dichiarato al contraente di volerne profittare

Rinunzia del contraente e dichiarazione del beneficiario devono essere comunicate per iscritto all’assicuratore (non è il vostro caso)

La decadenza del beneficio:

La designazione del beneficiario, anche se irrevocabile (art. 1922 c.c.):

• non ha effetto, qualora il beneficiario attenti alla vita dell’assicurato;

• può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli (cfr. art. 800 c.c.), se fatta a titolo di liberalità, (e non ad esempio a garanzia di un debito) – non è il vostro caso

I diritti dei creditori e degli eredi:

L’art. 1923 c.c., primo comma, dispone:

Le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte
ad azione esecutiva o cautelare.

Ciò significa che le somme dovute (il capitale o la rendita assicurata, ma anche il riscatto) dall’assicuratore:

• non possono essere oggetto di pignoramento (art. 491 e seg. C.P.C.)

• non possono essere oggetto di sequestro (art. 670 e seg. C.P.C.)

Tranne alcuni casi (penale, frode fiscale,…)

L’impignorabilità e l’insequestrabilità, non rappresenta una garanzia assoluta dalle pretese di terzi per il destinatario di tali somme (beneficiario).

Infatti:

• i creditori possono aggredire le somme corrisposte dall’assicuratore, quando esse siano entrate nel patrimonio del destinatario;
• i creditori (con azione revocatoria) e gli eredi (con l’esercizio del diritto di collazione, di imputazione e di riduzione delle donazioni art. 741 del c.c. e art. 559 del c.c.) possono aggredire i premi (che sono delle donazioni), corrisposti in loro pregiudizio (lesione della legittima) fino alla concorrenza della somma dovuta dall’assicuratore (art. 1923 c.c., ultimo comma).

Riassumendo: gli eredi (con l’esercizio del diritto di collazione, di imputazione e di riduzione delle donazioni) possono aggredire i premi (e solo i premi versati), corrisposti in loro pregiudizio (lesione della legittima).