In una circolare dell’Istituto i nuovi valori validi dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019
Adeguamento dell’1,1% dopo uno stop di due anni
di Daniele Cirioli

Via libera dell’Inail alla rivalutazione delle prestazioni. Dopo un fermo di due anni dal 1° luglio le prestazioni per infortuni e malattie professionali salgono dell’1,1%. Lo spiega lo stesso Inail nella circolare n. 40/2018, annunciando l’invio agli interessati della comunicazione con i dettagli sulla riliquidazione e conguaglio (moduli 170/I e 171/I). Rinviato, invece, il debutto della rivalutazione del danno biologico, sui cui l’Inail emanerà specifiche istruzioni.

Settore industria. La rivalutazione, che ha effetto dal 1° luglio al 30 giugno 2019, determina nel settore industria la fissazione di una retribuzione media giornaliera di euro 77,97 (77,12 fino al 30 giugno). Di conseguenza, i limiti retributivi annui, minimo e massimo, da prendere a base per il calcolo delle rendite diventano rispettivamente euro 16.373,70 (16.195,20 fino al 30 giugno) ed euro 30.408,30 (30.076,80 fino al 30 giugno).

Settore agricoltura. Nel settore agricolo il calcolo della prima rendita per i lavoratori subordinati assunti a tempo determinato (Otd) va effettuato su una retribuzione annua convenzionale di euro 24.709,80 (24.440,95 fino al 30 giugno); per i lavoratori assunti a tempo indeterminato (Oti) invece la retribuzione effettiva è compresa entro i limiti previsti per il settore industriale, già indicati in precedenza.

Medici e tecnici radiologi (raggi X). Varia anche la retribuzione annua d’assumere a base della liquidazione delle prestazioni per i medici colpiti da malattie e lesioni causate dall’azione dei raggi X e sostanze radioattive, e dei loro superstiti, che passa a euro 60.717,90 (60.057,27 fino al 30 giugno).
Assegno una tantum. L’assegno spetta agli eredi in caso di morte del lavoratore. Nei settori industria e agricoltura è pari a euro 2.160,00. Per i medici radiologi colpiti da raggi X e sostanze radioattive l’importo è rapportato alla retribuzione di euro 60.717,90: un terzo per sopravvivenza del coniuge con figli; un quarto per sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli; un sesto negli altri casi.
Assegno assistenza continuativa. L’assegno integra un’eventuale rendita già percepita e spetta in caso d’invalidità che richieda, appunto, un’assistenza personale continuativa a causa di particolari condizioni patologiche (è una sorta d’indennità di accompagnamento tanto che se già viene percepisce questa non se ne ha diritto). L’importo dal 1° luglio passa a euro 539,09 (533,22 in precedenza).

Danno biologico. Rinviato il debutto della rivalutazione dell’indennità danno biologico, in capitale e in rendita, sui cui l’Inail ha riserva di emanare una circolare specifica.
Comunicazione Inail. Come di consueto l’Inail sta inviando agli interessati la comunicazione di riliquidazione delle rendite con indicazione del relativo conguaglio, mediante i modelli 170/I e 171/I. Tali modelli, tra l’altro, riportano anche la situazione delle «quote integrative» e delle «rendite a superstiti» come risulta memorizzata negli archivi informatici. In caso di variazioni anagrafiche, occorre comunicare alla sede Inail competente, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei modelli, i propri dati anagrafici aggiornati, compilando la dichiarazione stampata sul retro degli stessi modelli.
© Riproduzione riservata

Fonte: