Secondo l’art. 2087 c.c., il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, anche qualora esso sia ascrivibile non solo a una disattenzione, ma anche a sua imperizia, negligenza e imprudenza.

È invece esonerato da ogni responsabilità solo nel caso in cui il comportamento del lavoratore assuma caratteri di abnormità, inopinabilità e esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo tipico e alle direttive ricevute, in modo da porsi quale causa esclusiva dell’evento.

Cassazione civile sez. lav., 18/06/2018 n. 16047