In ipotesi di mancato o inesatto inserimento nell’elenco telefonico di dati afferenti a un professionista si realizza il danno di non poter essere contattati da nuova clientela rispetto alla quale nessuna prova della perdita può essere pretesa se non in termini di possibilità e perdita di chance, suscettibile anch’essa di valutazione equitativa.

Cassazione civile sez. III, 08/06/2018 n. 14916