Aumento dell’1,1% su importi già maggiorati del 16,25%
di Daniele Cirioli

Debutta la rivalutazione del danno biologico. A spiegare l’operazione che, introdotta del 2016 è rimasta inapplicata due anni a causa dell’Istat negativo, è l’Inail nella circolare n. 41/2018 di ieri. L’istituto spiega che l’aumento è pari all’1,1% e va applicato agli importi già maggiorati del 16,25%, corrispondente alle rivalutazioni straordinarie degli anni passati, comportando la riliquidazione degli indennizzi in capitale e dei ratei di rendita maturati a partire dal 1° luglio.

Danno biologico. L’Inail ricorda, prima di tutto, che la rivalutazione interessa la prestazione che tecnicamente è chiamata «indennizzo» e che può essere erogata in forma capitale (una tantum) o in forma di rendita (somma periodica), a seconda del grado di menomazione dell’integrità psicofisica del lavoratore (danno biologico) che va a ristorare. La prestazione, economica ed esente da Irpef, è riconosciuta per gli infortuni occorsi dal 25 luglio 2000 e per le malattie professionali denunciate dalla stessa data. L’indennizzo è fissato da una specifica «Tabella indennizzo danno biologico», interessata dalla rivalutazione, la quale prevede la liquidazione: a) di una somma in capitale in caso di infortuni o malattie con invalidità pari o superiore al 6 e inferiore al 16%; b) di una rendita in caso di infortuni o malattie con invalidità non inferiore al 16%.

Gli aumenti straordinari. La circolare spiega che, fino al 2015, gli importi degli indennizzi non erano soggetti ad alcuna rivalutazione. Nel 2009 è stato operato un aumento straordinario, decorrente dal 1° gennaio 2008, pari all’8,68%, operazione replicata nel 2014 con un ulteriore aumento straordinario del 7,57%. La legge di Stabilità 2016, infine, ha introdotto il meccanismo automatico e annuale di rivalutazione, decorrente dal 1° luglio 2016, in base al tasso Istat. Per due anni, tuttavia, la rivalutazione non c’è stata a causa di variazioni Istat negative. Per l’anno 2018, invece, l’Istat ha registrato un tasso di variazione, tra il 2016 e il 2017, dell’1,1% che determina il debutto della rivalutazione del danno biologico. L’aumento, spiega l’Inail, si applica agli importi della specifica «Tabella indennizzo danno biologico» maggiorati del 16,25%, corrispondente ai due aumenti straordinari degli anni passati (8,68% più 7,57%).

Campo di applicazione. Per quanto riguarda l’ambito di applicazione, l’Inail spiega che la rivalutazione riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati a decorrere dal 1° luglio 2018 e si applica esclusivamente agli importi erogati dall’Istituto. In particolare, per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° luglio 2018, l’incremento si applica solamente agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico. Per quanto riguarda gli indennizzi in capitale, la rivalutazione si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a partire dal 1° luglio 2018. Con riferimento agli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2018, stante l’assenza della definitiva valutazione del grado di menomazione, la rivalutazione sarà corrisposta a seguito di accertamento definitivo dei postumi. Nei casi di revisione o aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi eventualmente liquidati a far data sempre dal 1° luglio 2018.

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