Tutte le prestazioni, pur se accessorie, ausiliarie o strumentali, connesse a contratti di assicurazione o anche di «coassicurazione» tra imprese diverse, deleganti e delegatarie, confermando anch’esse la loro natura assicurativa, meritano l’esenzione Iva stabilita dal decreto sull’imposta sul valore aggiunto. È quanto ha stabilito la Ctr Lombardia con la sentenza n. 3573/05/2018. La stessa si è pronunciata su un appello proposto dall’Agenzia delle entrate rispetto alla sentenza della Ctp di Milano che aveva ritenuto non assoggettabili a Iva le prestazioni rese in relazione a contratti di «coassicurazione».

L’Ufficio appellante contestava l’avvenuta violazione dell’art. 10 comma 1 del dpr n. 633/1972 configurando il rapporto intercorrente tra le varie imprese assicuratrici come un rapporto di mandato con rappresentanza in virtù del quale l’impresa delegataria si sostituisce nello svolgimento del rapporto assicurativo all’impresa delegante, onde per cui la natura di tali rapporti non poteva portarli a escluderli dall’Iva. La Commissione regionale, invece, di diverso avviso, ha osservato che la natura dei contratti stipulati tra le imprese coassicuratrici non fosse da relegare al semplice contratto di mandato poiché le attività di gestione poste in essere configurano vere e proprie attività assicuratrici e quindi riconducibili al contratto di assicurazione o contratti strumentali e ausiliari che in quanto tali vanno esclusi dall’assoggettamento a Iva. Tale impostazione della Commissione viene suffragata anche dall’orientamento della Corte di giustizia Ue la quale ha riconosciuto l’esenzione Iva per le prestazioni suddette anche quando effettuate da intermediari di assicurazione, pertanto portando a non ritenere possibile escludere invece dal regime di esenzione invocato quelle prestazioni oggetto di un rapporto diretto tra coassicuratrice delegataria e le parti. Sul punto anche la Cassazione (sent. 22429/2016) confermava l’esenzione in parola osservando che «tale principio si applica quando il contratto assicurativo sia stato concluso in coassicurazione con una pluralità di soggetti coobbligati pro quota alla copertura del rischio dell’assicurato e uno dei coassicuratori sia stato delegato dagli altri alla gestione e alla esecuzione del rapporto assicurativo». Ciò posto, quindi, i giudici regionali lombardi hanno ribadito la natura assicurativa anche di quelle prestazioni che fossero pur solamente accessorie al contratto di assicurazione, confermandone la non assoggettabilità a Iva ex art. 10 comma 1 dpr 633/72.

Benito Fuoco
La società A.E. Group Limited proponeva ricorso avverso l’avviso di contestazione (…) in materia di Iva per l’anno di imposta 2009. Faceva presente che l’avviso di contestazione traeva origine dalla pretesa assoggettabilità a Iva di prestazioni di servizio rese in virtù di rapporti di coassicurazione. (…)
Con sentenza (…) la Ctp di Milano accoglieva il ricorso, compensando le spese. Avverso detta sentenza, con atto depositato in data 05/12/2016, ha proposto appello l’Agenzia delle entrate, direzione regionale della Lombardia, Ufficio legale e riscossione, chiedendone la riforma per i seguenti motivi: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 1 n. 9 del dpr 633/1972». L’Agenzia sostiene che la «convenzione di delega» che regola i rapporti tra le imprese coassicuratrici, configurerebbe un rapporto di mandato e in particolare un mandato con rappresentanza e che, quindi, non trattasi di una semplice intermediazione dal momento che «l’impresa coassicuratrice delegataria si sostituisce alle imprese coassicuratrici deleganti nello svolgimento di una intera fase del rapporto assicurativo». Tale operazione, secondo l’Agenzia appellante, «non può assolutamente considerarsi esente da Iva, stante il disposto della sovraordinata normativa comunitaria». (…)

La Commissione, non concordando con dette decisioni, che contrastano con altre precedenti sempre della Suprema corte (v. per tutte la sentenza della sez. trib. n. 22429 del 04/11/2016), richiamando il proprio orientamento in materia, ribadisce la non assoggettabilità all’Iva delle prestazioni oggetto del presente ricorso. Ritiene, infatti, che nel caso in esame si debba partire dal negozio giuridico civilistico che è a monte, e cioè a dire dal contratto di assicurazione, disciplinato dall’art. 1911 c.c. (…)
La Commissione ritiene errata l’affermazione dell’Agenzia delle entrate secondo la quale nel negozio giuridico di coassicurazione coesisterebbero due distinti profili, e cioè a dire, da una parte un contratto di tipo assicurativo e dall’altro un contratto di mandato, relegando detta attività di mandato tra le coassicurate al «generico mandato», con la conseguenza che risulterebbe non applicabile l’esenzione di cui all’art. 10, comma 1, punto 9 del dpr 633/72. Ad avviso della Commissione, invece, le richiamate attività gestorie sono attività «assicurative» e/o quanto meno «ausiliarie e strumentali all’attività assicurativa» e conseguentemente il mandato rilasciato dalle coassicurate all’impresa delegataria è di tipo assicurativo e in quanto tale, ai sensi e in forza della surrichiamata normativa, esente dall’Iva. (…)

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