NORMATIVA

Un intreccio dai risvolti legali e contrattuali – PRIMA PARTE

Autore: Clemente Fargion
ASSINEWS 290 – ottobre 2017

Premessa – La natura sovversiva del criterio di assicurazione al valore a nuovo

Il criterio di assicurazione in base al valore a nuovo venne introdotto come lancio commerciale, per offrire all’assicurato un indennizzo affrancato dall’applicazione del deprezzamento per vetustà, condizioni d’uso, stato di conservazione e quant’altro.
Nel segno di una rottura col passato, il nuovo criterio si svincolava da una normativa consolidata negli anni e supportata dal codice civile, in cui il comune termine di confronto con le somme assicurate, ai fini dell’applicazione della regola proporzionale (art. 1907) o dell’accertamento del danno patito (art. 1908, primo comma), era il valore che le cose avevano al momento del sinistro.
Non si trattava, tuttavia, di una violazione di sostanza, dato che entrambi i predetti articoli non fanno parte delle norme inderogabili, menzionate all’art. 1932 c.c. nell’introduzione, ma piuttosto poteva essere ravvisato un vizio di forma nell’omettere sul contratto la dichiarazione che esso operasse in deroga agli stessi articoli.

Oggi, nell’ambiente assicurativo, il criterio del valore a nuovo ha raggiunto un livello di diffusione tale, che la sua mancanza è percepita come un grave segno di obsolescenza normativa, ma nel ben più vasto mondo dell’utenza, che non risente dei condizionamenti del mercato, a nessuno verrebbe in mente che il valore di un bene materiale, che si trovi in stato di utilizzo, possa corrispondere al suo costo di riacquisto a nuovo.

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