Integra il reato di truffa la condotta consistita nell’aver incassato il premio assicurativo di una polizza relativa a un veicolo e nell’aver registrato il premio assicurativo dopo la scadenza del periodo assicurativo, atteso che sussiste il delitto di truffa quando l’artificio e il raggiro risultino necessari alla appropriazione, mentre ricorre il reato di appropriazione indebita quando gli artifizi e raggiri siano posti in essere dopo l’appropriazione del bene a soli fini dissimulatori.

Cassazione penale sez. II, 22/09/2017 n. 45766