di Marco Nobilio

Sono fermi alla camera i due disegni di legge che prevedono uno sgravio di responsabilità per i dirigenti scolastici in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. E rischiano di arenarsi definitivamente anche in vista delle prossime elezioni. Si tratta dei disegni di legge AC 3830 e AC 3963 presentati il 13 maggio e il 5 luglio dello scorso anno, primi firmatari, rispettivamente, Serena Pellegrino (Si, Sel, Possibile) e Mara Carocci (Pd), assegnati in sede referente alle commissioni riunite cultura e lavoro della camera dei deputati dal 26 luglio scorso. Ma la pausa che ha registrato l’attività parlamentare, a causa dell’approvazione della legge elettorale, potrebbe addirittura avvantaggiare i dirigenti scolastici. Nei prossimi mesi, infatti, dovrebbe essere rinnovato il contratto di lavoro. E se le proposte dovessero diventare legge prima del rinnovo, i dirigenti scolastici potrebbero vedersi ridurre l’importo delle retribuzioni. La prestazione, infatti, risulterebbe quantitativamente e qualitativamente meno onerosa rispetto a quella attuale. E ciò determinerebbe, inevitabilmente, una corrispondente riduzione delle spettanze. Ma la fine legislatura incombe ed è probabile che della riforma non si faccia più nulla in assenza di una chiara e decisa volontà politica di maggioranza.

Le proposte muovono dalla condanna definitiva a quattro anni di carcere di un dirigente scolastico a causa del crollo del convitto nazionale de L’Aquila a seguito del terremoto del 2009 in cui perirono tre ragazzi (AC 3830) e dall’orientamento della Suprema corte (AC 3963) secondo il quale la responsabilità per la vigilanza sulle fonti del pericolo e, quindi, sulla compiuta valutazione dei rischi graverebbe su tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di valutazione, compresi i dirigenti scolastici, così come previsto decreto legislativo n. 81 del 2008. Le due proposte di legge incidono su 3 articoli del decreto 81.

La proposta 3693 concerne anche l’inserimento di un ulteriore comma all’articolo 13, il quale prevede che nelle sedi delle istituzioni scolastiche la vigilanza debba spettare al dirigente scolastico solo per i rischi attinenti all’attività scolastica. E anche un’aggiunta all’articolo 17 nella quale verrebbe specificato che, per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l’individuazione delle misure necessarie a prevenirli debbano spettare in via esclusiva all’ente proprietario. Dunque, se la proposta 3963 venisse approvata, i dirigenti scolastici rimarrebbero gravati solo degli oneri collegati a prevenire i rischi relativi allo svolgimento dell’attività scolastica in senso stretto.

Quanto alla proposta di legge 3830, essa prevede l’inserimento di un comma in calce all’articolo 18 del decreto 81, nel quale verrebbe disposto che i dirigenti delle istituzioni scolastiche, sarebbero esentati da qualsiasi responsabilità, onere civile, amministrativo e penale qualora avessero assolto tempestivamente all’obbligo di richiesta di interventi strutturali di manutenzione, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati. Fermo restando che la richiesta di intervento sarebbe riferita alle aree e agli spazi assegnati con l’esclusione di locali, locali tecnici, tetti e sottotetti e spazi non utilizzati, che rimarrebbero nella competenza esclusiva dell’amministrazione competente o del soggetto che ne ha l’obbligo giuridico, compreso ogni requisito di sicurezza antincendio previsto dalla normativa vigente in materia.

In pratica, entrambe le proposte sono dirette a concentrare la responsabilità da omessa manutenzione degli edifici scolastici in capo ai dirigenti preposti in servizio presso gli uffici tecnici degli enti locali proprietari.

L’esenzione dei dirigenti scolastici, però, resterebbe vincolata alla previa richiesta di interventi strutturali di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati. E questo sembrerebbe essere il punto debole della questione. In ogni caso, affinché la previa richiesta possa costituire l’esimente della responsabilità penale, che in questo caso insorgerebbe per effetto di un comportamento omissivo, sarebbe necessario che il legislatore indicasse puntualmente il catalogo degli adempimenti che il dirigente scolastico dovrebbe assolvere. Nella proposta di legge, necessariamente generica, non vi è alcuna indicazione della natura di tali adempimenti e manca del tutto un’eventuale rinvio ad un successivo regolamento. Vale a dire, a un atto di normazione secondaria nel quale dovrebbero essere fissati i dettagli necessari a configurare l’esimente in caso di incidenti e infortuni collegati all’omessa manutenzione.

Tanto più che il dirigente scolastico resterebbe comunque vincolato ad assicurare la sicurezza nello svolgimento dell’attività didattica. Che a sua volta incrocia possibili fattispecie di reati di pericolo anche non direttamente connesse alla situazione strutturale degli edifici. Il rischio che si corre, dunque, è che la presentazione di generiche richieste di interventi di manutenzione non salvino, di per sé, i dirigenti scolastici da eventuali responsabilità.

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