di Adelaide Caravaglios

Professionalmente responsabile è il notaio che, richiesto della stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, non provvede a controllare i registri al fine di verificare se il bene, oggetto di compravendita, sia o meno assoggettato a pignoramento e ciò anche nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, il pagamento del prezzo avvenga prima del rogito: lo ha chiarito la Cassazione nell’ordinanza n. 21953/2017. Intervenuta sul ricorso di un pubblico ufficiale avverso la sentenza di merito che lo vedeva condannare, sia in primo che secondo grado, per responsabilità professionale e risarcimento dei danni, la Corte ha avuto modo di precisare che esisteva una chiara responsabilità per negligenza del professionista legata al fatto che non avesse prima verificato e, di conseguenza reso edotti i clienti, dell’esistenza non solo di un’iscrizione ipotecaria sui beni oggetto di alienazione, ma anche di un pignoramento sui medesimi, costringendo di conseguenza le parti lese a pagare una certa somma al creditore procedente: «Per il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare», spiegano sul punto i giudici della VI-3 sezione civile, «la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, costituisce, salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti, obbligo derivante dall’incarico conferitogli dal cliente e, quindi, fa parte dell’oggetto della prestazione d’opera professionale, poiché l’opera di cui è richiesto non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive necessarie perché sia assicurata la serietà e certezza dell’atto giuridico da rogarsi ed, in particolare, la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dalle parti partecipanti alla stipula dell’atto medesimo». Ne deriva che l’inosservanza dei suddetti obblighi «accessori» configura un’ipotesi di responsabilità ex contractu «per inadempimento dell’obbligazione di prestazione d’opera intellettuale».
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