L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2, paragrafo 1, della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, come modificata dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, nonché l’articolo 1 bis della terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, come modificata dalla direttiva 2005/14, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che esclude dalla copertura e, di conseguenza, dal risarcimento da parte dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli i danni fisici e materiali subiti da un pedone vittima di un sinistro stradale, per il solo motivo che tale pedone era l’assicurato e il proprietario del veicolo che aveva causato detti danni; il caso oggetto di decisione era relativo all’investimento di un pedone da parte di un veicolo rubato.

Corte giustizia UE sez. VI, 14/09/2017 n. 503