di Alessandra Ricciardi

La responsabile del ministero dell’istruzione, Valeria Fedeli, ha deciso: i genitori dovranno andare a riprendere i figli all’uscita dalle lezioni alle medie. Basta con le dichiarazioni di esonero da ogni responsabilità che i genitori sono chiamati a volte dagli istituti a fare. I ragazzi vanno riaccompagnati a casa, «questa è la legge», ha detto ieri il ministro Fedeli.

Una linea, quella adottata dall’Istruzione, di massima cautela dopo la sentenza della Cassazione che ha condannato il dirigente scolastico di un istituto e lo stesso ministero per la morte di un ragazzo all’uscita da scuola. Anche se la Cassazione, con la richiamata sentenza n. 21593 emessa dalla III sezione civile lo scorso 19 settembre, non dice che lo prevede la legge, ma che lo prevede il regolamento di istituto. E che in questo l’autoregolazione della scuola, di cui le famiglie sono a conoscenza al momento dell’iscrizione, che prevede obblighi di vigilanza aggiuntivi, va rispettata. Da presidi, docenti e genitori. La Fedeli dunque fa un passo in più, confortata, dicono dal Miur, dal parere dell’ufficio legislativo, secondo il quale la normativa in vigore, alla luce anche della più ampia giurisprudenza degli ultimi anni della Cassazione, può essere interpretata anche nel senso di far ricadere tra gli obblighi di vigilanza e custodia dei minori fino all’uscita da scuola quanto avviene fuori dal cancello dell’istituto. Un cambio di passo rispetto al recente passato, su cui al momento non è stata data però nessuna indicazione formale diretta alle scuole.

La III sezione civile della Cassazione, infatti, si è limitata a stabilire la legittimità della sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1052 del 20 giugno 2014, impugnata dall’amministrazione scolastica. E lo ha fatto ponendo l’accento sulla violazione del regolamento di istituto della scuola frequentata da un ragazzino di 11 anni, che era morto dopo essere stato investito da un autobus prima di salire sullo scuolabus. Tale regolamento, infatti, imponeva ai docenti di vigilare sugli alunni all’uscita da scuola fino a quando i medesimi non fossero saliti sullo scuolabus. E siccome il regolamento, in quanto tale, deroga le norme generali, in quella scuola (ma soltanto in quella) era legittimo che i docenti provvedessero alla vigilanza anche al di fuori delle pertinenze scolastiche e, nel caso specifico, anche garantendo la vigilanza fino a quando gli alunni non fossero saliti sullo scuolabus.
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