Nuova finestra per riscuotere le assicurazioni dormienti
Pagina a cura di Bruno Pagamici

Ancora una possibilità per il rimborso delle «polizze dormienti». Con il sesto avviso di presentazione (dello scorso 29 settembre 2017), il Ministero dello sviluppo economico ha concesso una nuova finestra per il rimborso parziale (60%), al verificarsi di determinate condizioni, delle polizze vita prescritte. Le istanze degli aventi diritto potranno essere presentate dal 2 ottobre al 20 novembre 2017 alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap). L’ente è stato incaricato dal ministero mediante la sottoscrizione di apposita convenzione e previo parere da parte del Mef, alla corresponsione di indennizzi in favore dei consumatori danneggiati in connessione diretta o indiretta alla retroattività delle modifiche intervenute in materia di prescrizione delle polizze vita (o alla scarsa disponibilità e tempestività dell’informazione relativa al susseguirsi di tali modifiche). Con i precedenti cinque avvisi pubblici sono state prese in considerazione le istanze di rimborso di polizze per le quali l’evento che ha determinato il diritto alla riscossione del capitale assicurato fosse successivo alla data del 1° gennaio 2006 e la conseguente prescrizione fosse intervenuta anteriormente alla data del 1°gennaio 2011.

I commi 345-quater e 345-octies della legge 266/2005, aggiunti dal comma 2-bis dell’art. 3 del dl 134/2008, riferiti alle cosiddette «polizze dormienti», hanno modificato retroattivamente le disposizioni in materia di prescrizione delle polizze vita.

Con il decreto Mise 28 ottobre 2016 (successivo al dm 28 maggio 2010, in esecuzione del comma 1, art. 148, della legge 388/2000), sono state individuate le iniziative di cui all’art. 148, per l’importo complessivo di 18.879.798,74 euro per favorire una restituzione almeno parziale a favore dei beneficiari di polizze prescritte.

I requisiti per il rimborso. Il Mise ha concesso la possibilità di presentare la domanda di rimborso delle somme trasferite al Fondo rapporti dormienti esclusivamente per quelle polizze vita prescritte (c.d. «polizze dormienti») per le quali sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1) evento (morte/vita dell’assicurato) o scadenza della polizza che hanno determinato il diritto a riscuotere il capitale assicurato, intervenuto successivamente alla data del 1° gennaio 2006;

2) prescrizione di tale diritto intervenuta anteriormente al 1° luglio 2011;

3) rifiuto della prestazione assicurativa, da parte dell’Intermediario, per effetto della suddetta prescrizione e conseguente trasferimento del relativo importo al Fondo rapporti dormienti;

4) non aver già ricevuto alcun rimborso, anche parziale, nell’ambito di uno dei precedenti cinque avvisi di presentazione delle domande per polizze dormienti.

In caso di accoglimento della domanda, sarà corrisposto al massimo il 60% dell’importo della polizza devoluto dall’Intermediario al Fondo rapporti dormienti.

Presentazione delle domande. La domanda per il rimborso dovrà essere presentata entro e non oltre il 20 novembre 2017, a pena di irricevibilità della domanda stessa. La domanda può essere presentata in uno dei seguenti modi:

1) raccomandata a/r al seguente indirizzo: Consap Spa – Gestione Polizze dormienti, via Yser 14, 00198, Roma (saranno istruite solamente le domande inoltrate dal 2 ottobre 2017 ed entro il 20 novembre 2017, purché pervengano comunque entro il 1° dicembre 2017). Le domande che dovessero pervenire oltre il 1° dicembre 2017, pur se spedite entro il termine del 20 novembre, non saranno infatti prese in considerazione, saranno ritenute irricevibili e non potranno essere valutate;

2) plico a mano: le domande possono essere presentate all’indirizzo di cui sopra dalle ore 8 alle ore 17 dal lunedì al giovedì, dalle ore 8 alle ore 13 il venerdì (la data di acquisizione della domanda presentata a mano è comprovata dal timbro datato apposto su di essa da Consap);

3) Pec al seguente indirizzo: consap@pec.consap.it. (non saranno prese in considerazione le domande inoltrate a mezzo di posta elettronica non certificata).

I documenti a corredo della pratica, richiesti in originale (per esempio l’attestazione dell’Intermediario) non potranno essere inviati a mezzo Pec, bensì solo a mezzo raccomandata a/r o plico a mano.

Dovrà essere inviata una domanda per ogni singola polizza per la quale si chiede il rimborso. Le domande presentate prima del 2 ottobre 2017 o presentate dopo il 20 novembre 2017 continueranno a essere respinte.

I documenti da inviare
La domanda di rimborso parziale dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

1) copia del documento di riconoscimento del richiedente avente titolo al rimborso (fronte/retro) e copia del codice fiscale;

2) copia della polizza vita. In mancanza (ad es. in caso di smarrimento) sarà necessaria una dichiarazione dell’intermediario con indicazione di contraente, assicurato e beneficiario della polizza; 3) originale dell’attestazione rilasciata dagli Intermediari di cui all’art. 1 del dpr 22 giugno 2007, n. 116 (compagnie assicuratrici, banche o altri soggetti che esercitano l’assicurazione sulla vita ecc.), conforme al modello pubblicato sul sito Consap, in cui l’Intermediario dichiari di:

a) aver accertato la sussistenza dei requisiti di dormienza della polizza vita e, quindi, che:

a.1) l’evento (morte/vita dell’assicurato) o la scadenza che hanno determinato il diritto a riscuotere il capitale assicurato siano intervenuti successivamente alla data del 1° gennaio 2006;

a.2) la prescrizione del diritto alla riscossione del capitale assicurato sia intervenuta anteriormente al 1° luglio 2011;

b. aver estinto il contratto di polizza esistente e trasferito il capitale assicurato al Fondo rapporti dormienti (indicando la data del versamento, importo e numero di Cro);

c. aver rifiutato la prestazione assicurativa, opponendo l’intervenuta prescrizione, con contestuale impegno a non provvedervi in futuro.

Se la domanda è presentata da persona diversa dall’avente diritto al rimborso, dovrà essere inviata, altresì, documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei poteri rappresentativi in capo al richiedente.

Più precisamente:

1) nel caso di richiesta avanzata dall’erede del beneficiario indicato in polizza, dovrà essere prodotta in originale la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il decesso del beneficiario e la relativa data con i nominativi degli eredi (va specificato se trattasi di unici eredi);

2) nel caso di richiesta avanzata dal tutore nell’interesse di un minore ovvero nell’interesse di un soggetto interdetto, dovrà essere prodotto il provvedimento di nomina nonché autorizzazione all’incasso del giudice tutelare;

3) nel caso di richiesta avanzata dal delegato o dal mandatario, con o senza rappresentanza del mandante, dovranno essere prodotti in originale:

a) la delega o il mandato del beneficiario corredata del documento d’identità del delegante o del mandante;

b) delega alla riscossione di benefici economici da parte di terzi (art. 21, comma 2, e art. 47, dpr 445/2000) o, in alternativa, procura notarile all’incasso, con indicazione delle coordinate iban del soggetto delegato.

Istruttoria delle domande. Le domande di rimborso, corredate della documentazione richiesta, saranno istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione. Se la documentazione prodotta dal richiedente non consente di definire, con accoglimento o reiezione, la domanda di rimborso, Consap provvederà a richiedere le opportune integrazioni all’istante nel termine di 60 giorni decorrenti dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande di rimborso. L’istruttoria si concluderà in ogni caso entro il 12 aprile 2018, data entro la quale dovranno pervenire tutti i documenti ritenuti utili all’accoglimento della domanda. Un’integrazione pervenuta oltre tale data sarà considerata irricevibile. Le istanze che entro tale data non risulteranno idoneamente completate con la documentazione integrativa richiesta da Consap, saranno respinte.

Erogazione dei rimborsi parziali. Conclusa l’istruttoria, Consap entro la fine del mese di luglio 2018, determinerà l’ammontare complessivo degli importi da rimborsare, chiederà al Ministero l’accredito della relativa somma e provvederà a disporre i rimborsi in favore dei singoli aventi diritto entro i 60 giorni successivi all’accredito. Nel caso in cui lo stanziamento sia insufficiente a soddisfare, pro quota del 60%, tutte le domande accolte, si procederà a un rimborso in misura proporzionalmente ridotta.

L’esatta quantificazione dell’importo da corrispondere per le istanze accolte, fermo restando il limite massimo del 60%, potrà essere effettuata solo all’esito dell’istruttoria di tutte le domande di rimborso presentate, dunque nel mese di giugno 2018 (ragione cui, a tutela degli interessi economici di tutti i richiedenti, il termine del 12 aprile 2018 è perentorio). Sulle somme riconosciute non saranno riconosciuti oneri accessori né interessi.

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