IL VOSTRO QUESITO

Il proprietario di immobile in possesso di garanzia postuma decennale legge 210/2004, può esigere dalla compagnia assicuratrice il ristoro del danno accertato senza l’applicazione della franchigia contrattualmente prevista. Ovvero la franchigia contrattualmente prevista è opponibile al costruttore contraente o anche al proprietario danneggiato?

L’ESPERTO RISPONDE


Per la decennale postuma indennitaria, con il vecchio schema 2.4 della legge Merloni e del codice degli appalti del 2006, la cosa era prevista e normalizzata; oggi con il nuovo codice degli appalti è sparito il riferimento allo schema 2.4 per cui la situazione va riguardata di volta in volta a seconda della normativa accettata dalla Stazione appaltante (che dovrebbe però mantenere l’impostazione precedente per cui le franchigie e gli scoperti vanno addebitati al contraente).

Per la garanzia postuma decennale obbligatoria per la legge 210/2004 non è mai stato fissato uno schema, ma si fa unicamente riferimento all’art. 1669 del c.c.; le compagnie hanno adottato polizze sulla falsariga dello schema 2.4 per cui sostanzialmente non sono adeguate alle necessità né del contraente (appaltatore) né dell’assicurato (acquirente).
Nella logica per cui è nato questo provvedimento le franchigie e/o scoperti non dovrebbero essere opposte all’assicurato, ma al costruttore contraente, ma questo deve essere verificato di volta in volta esaminando le condizioni di polizza.
In linea di massima tutte le compagnie nell’articolo delle CGA relativo al pagamento del danno evidenziano che lo stesso sarà indennizzato all’assicurato al netto dello scoperto e della franchigia. Oltretutto spesso il risarcimento, come previsto per il valore a nuovo, viene fatto in due tempi, subito per il costo allo stato d’uso e, se il ripristino è effettuato entro un anno, verrà corrisposta la differenza tra costo di ricostruzione e danno allo stato d’uso.