L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell’art. 2051 c.c. per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo.

Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino a interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all’ente e l’evento dannoso.

Il caso oggetto di decisione era relativo a un sinistro provocato da una buca, ma l’utente era a conoscenza della presenza del pericolo e avrebbe potuto evitarlo.

Cassazione civile sez. VI, 26/09/2017 n. 22419