INTERMEDIARI

Sui processi operativi e sulla struttura organizzativa
degli intermediari assicurativi

Autore: Guido Cappa
ASSINEWS 290 – ottobre 2017

 

Il tema della IDD, già affrontato sul numero luglio-agosto di Assinews, sta entrando nella fase dei provvedimenti attuativi che si concluderà entro fine anno. Nel mese di settembre la Commissione europea ha pubblicato due regolamenti Delegati mentre Ivass è uscita con una lettera al mercato. La regolamentazione IDD, che entrerà in vigore il 23 febbraio del prossimo anno impone infatti alle competenti autorità di specificare criteri, metodi e dettagli operativi dei principali temi toccati dalla normativa. Da parte dei regulator nazionali (IVASS e CONSOB) restano ancora da emanare gli adattamenti/ modifiche alle norme di 2° e 3° livello oggi in vigore (a titolo non esaustivo: codice assicurazioni private, reg. 5 intermediari Ivass , regolamento intermediari Consob) che sono impattate dalla nuova direttiva europea. Il primo tema da smarcare sarà senz’altro l’articolazione ed il perimetro delle competenze che faranno capo rispettivamente a Ivass da una parte ed a Consob dall’altra, tema non indifferente che potrebbe avere diverse ripercussioni sulle attività operative che compagnie ed intermediari dovranno mettere in atto per allinearsi alla direttiva IDD.

Allo stato attuale va evidenziato che i Regolamenti Delegati della commissione europea pubblicati il 21 settembre, ora in visione presso il Parlamento ed il Consiglio Europeo per il relativo controllo, entreranno in vigore in tutti gli Stati dell’Unione Europea subito dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e saranno da applicare a decorrere dall’entrata in vigore della IDD. Anziché procedere con degli atti delegati, la Commissione europea ha ritenuto preferibile adottare la forma del regolamento che è un atto legislativo obbligatorio in tutti i suoi elementi ed una volta in vigore produce effetti vincolanti nei confronti di tutti gli Stati membri senza necessità di introdurre norme nazionali di secondo livello. L’obiettivo è pertanto quello dell’uniformità applicativa, attraverso la declinazione di criteri e dettagli attuativi univoci che riducano i rischi di incongruenze e disallineamenti all’interno delle legislazioni dei singoli Stati.

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