In un recente incontro tenutosi a Roma, lo studio Nctm ha fatto il punto su quali siano le ricadute per le imprese di assicurazioni. «L’introduzione della legge Gelli avrà un sicuro impatto, tenuto conto che ridisegna il quadro delle responsabilità nell’ambito della sanità e introduce una serie di obblighi assicurativi in capo alle strutture sanitarie e agli esercenti le professioni sanitarie, cui il mercato assicurativo sarà chiamato a far fronte.

Inoltre, la legge sancisce un principio base di sicurezza delle cure da realizzare attraverso una serie di attività finalizzate alla prevenzione e gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie che necessariamente si auspica abbia un impatto positivo anche sul comparto assicurativo», spiegano Guido Foglia e Anthony Perotto, partner del dipartimento assicurativo di Nctm Studio legale.

È noto che negli ultimi anni l’area della copertura assicurativa per la responsabilità medica, è stata vista progressivamente dagli operatori del settore con un occhio di sempre maggiore criticità. Nella nuova normativa si rinvengono tanti elementi di novità che dovranno essere messi sul banco della prova e sui quali è ancora difficile poter prevedere gli impatti sulle imprese di assicurazioni. «Ci riferiamo al nuovo riparto delle tipologie di responsabilità (contrattuale/extracontrattuale) in capo alle strutture sanitarie, a coloro che vi operano ed agli esercenti le professioni sanitarie in regime liberoprofessionale.

Alla prevista estensione della garanzia assicurativa sia per i fatti occorsi nei dieci anni antecedenti la stipula della polizza ed una ultrattività decennale in ipotesi di cessazione definitiva dell’attività, nel più ampio e complesso quadro giurisprudenziale. E ancora, all’impatto operativo delle azioni dirette da parte dei danneggiati nei confronti delle compagnie di assicurazioni e i connessi obblighi di comunicazione di cui all’art. 13, cui si ricollega anche l’adempimento da parte delle strutture sanitarie agli obblighi di trasparenza imposti all’art. 4 (risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio) d all’art. 10 sulle coperture assicurative stipulate. In ultimo il riconoscimento per la prima volta in un testo di legge primaria dello schema Claims Made, messo da ultimo molto in discussione dalla più recente giurisprudenza.Le croniche difficoltà nel coprire i rischi sono quindi superate? No, secondo i due avvocati. «Non crediamo che si possa dire che una legge di riforma possa far superare le croniche difficoltà nel coprire questa tipologia di rischi.

Quel che tutti si auspicano è che una disciplina che spinge in primo luogo gli assicurati a porre in essere delle adeguate attività di prevenzione e gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie, possa far rientrare anche questo comparto all’interno di un ambito di normalità o comunque di una più sana «assicurabilità». La possibilità di poter fare ricorso ai procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizionedella lite (ex art. 696-bis c.p.c.) potrà essere d’aiuto a definire in tempi più rapidi molte questioni che finiscono dinanzi alle aule di tribunale e soprattutto prevenire delle pretese risarcitorie assolutamente esplorative e fantasiose che però provocano delle diseconomie in capo agli assicuratori che sono chiamati a valutare i rischi».

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