L’assicurazione per la responsabilità professionale è una forma di assicurazione per la responsabilità civile volta a tutelare il professionista-assicurato dal rischio connesso ai danni provocati a terzi nell’esercizio della sua attività professionale, trasferendo sull’assicuratore, previo il pagamento del premio assicurativo, il rischio connesso e l’obbligo di indennizzare i terzi danneggiati.

Ciò che rileva, ai fini dell’operatività della polizza assicurativa, è se il comportamento posto in essere rientri nell’ambito dell’attività individuata dalla polizza come risarcibile, o se si collochi al di là.

Essa presuppone che il danno sia stato causato dal professionista, direttamente attraverso l’attività professionale carente, o indirettamente per carenze organizzative o di diligenza del proprio studio del quale egli indirettamente risponde.

Qualora non sia contestato che il comportamento per il quale il commercialista è stato ritenuto responsabile verso il cliente rientrasse nel rischio assicurato, egli non è di per sé tenuto, ai fini dell’operatività della polizza, a indicare all’assicuratore l’effettivo, materiale responsabile dell’attività dannosa, sia essa attiva o omissiva, che potrebbe non essere neppure in grado di individuare con certezza.

Né a tanto può ritenersi obbligato dalla previsione contrattuale che estenda la copertura assicurativa, oltre ai danni dei quali sia responsabile il titolare dello studio, ai danni provocati a terzi da altri soggetti individuati operanti abitualmente all’interno dello studio (i dipendenti dello studio, per comportamenti dolosi, i collaboratori indicati nominativamente) perché è una previsione volta ad ampliare il novero dei soggetti per la cui attività può essere chiamata a rispondere l’assicurazione, e non a circoscriverlo alle sole ipotesi di specifica individuazione dei responsabili del singolo atto foriero di conseguenze pregiudizievoli per i terzi.

Sarebbe stato piuttosto onere dell’assicurazione dedurre e provare che il comportamento era stato posto in essere da soggetto non garantito e per il quale il professionista non era chiamato a rispondere, ovvero né dal commercialista né da altra persona al cui operato, in base alle previsioni della polizza, si estendeva la garanzia professionale.

Cassazione civile sez. III, 26/09/2017 n. 22339