IL VOSTRO QUESITO

Chiedo la vostra interpretazione della clausola “compensazione tra partite” come da testi allegati.
Sto definendo con il perito un sinistro con coassicurazione indiretta tra due compagnie, le somme assicurate sono le seguente per ambo le compagnie;
Macchinari/attrezzature/arredamenti € 6.500.000,00
Merci € 500.000,00
In sede di calcolo dei valori di preesistenza sono risultati i seguenti importi;
Macchinari/attrezzature/arredamenti € 4.500.000,00
Merci € 1.200.000,00
Il danno è stato così quantificato;
Macchinari € 500.000,00
Merci € 1.000.000,00
QUESITO
Secondo il perito la clausola “compensazione tra partite” deve intendersi operante esclusivamente ai fini del calcolo del valore a nuovo di conseguenza l’indennizzo proposto si limita ad € 500.000,00.
La somma liquidata è la partita merci in quanto a suo dire non è possibile liquidare l’ulteriore somma derivante appunto dalla compensazione tra partite.
Il sottoscritto contesta tale affermazione in quanto in nessuna parte della clausola c’è scritto che quest’ultima opera limitatamente all’art. 1907 del c.c. ne tanto meno fa riferimento al calcolo del valore a nuovo. Il perito eccepisce la mia definizione in quando richiama l’art. 1910 che dice “in nessun caso l’assicuratore pagherà somma maggiore di quella assicurata”. A mio modo contesto dicendo che è vero che non pagherà somma maggiore ma non della singola partita bensì di tutte le partite presenti in polizza.
Al contrario non ci sarebbe bisogno di un altra clausola a parte ma bastava inserire nella clausola “valore a nuovo” che quest’ultima veniva calcolata sulla somma di tutte partite fermo restando il limite per singola partita.
Resto in attesa di Vs in merito.

L’ESPERTO RISPONDE

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