IL VOSTRO QUESITO

Chiedo la vostra interpretazione della clausola “compensazione tra partite” come da testi allegati.
Sto definendo con il perito un sinistro con coassicurazione indiretta tra due compagnie, le somme assicurate sono le seguente per ambo le compagnie;
Macchinari/attrezzature/arredamenti € 6.500.000,00
Merci € 500.000,00
In sede di calcolo dei valori di preesistenza sono risultati i seguenti importi;
Macchinari/attrezzature/arredamenti € 4.500.000,00
Merci € 1.200.000,00
Il danno è stato così quantificato;
Macchinari € 500.000,00
Merci € 1.000.000,00
QUESITO
Secondo il perito la clausola “compensazione tra partite” deve intendersi operante esclusivamente ai fini del calcolo del valore a nuovo di conseguenza l’indennizzo proposto si limita ad € 500.000,00.
La somma liquidata è la partita merci in quanto a suo dire non è possibile liquidare l’ulteriore somma derivante appunto dalla compensazione tra partite.
Il sottoscritto contesta tale affermazione in quanto in nessuna parte della clausola c’è scritto che quest’ultima opera limitatamente all’art. 1907 del c.c. ne tanto meno fa riferimento al calcolo del valore a nuovo. Il perito eccepisce la mia definizione in quando richiama l’art. 1910 che dice “in nessun caso l’assicuratore pagherà somma maggiore di quella assicurata”. A mio modo contesto dicendo che è vero che non pagherà somma maggiore ma non della singola partita bensì di tutte le partite presenti in polizza.
Al contrario non ci sarebbe bisogno di un altra clausola a parte ma bastava inserire nella clausola “valore a nuovo” che quest’ultima veniva calcolata sulla somma di tutte partite fermo restando il limite per singola partita.
Resto in attesa di Vs in merito.

L’ESPERTO RISPONDE


Pur non avendo ricevuto copia integrale delle due polizze colpite da sinistro- seppur sulla base delle sole definizioni contrattuali – rispondiamo al quesito del nostro lettore nei seguenti termini:
1) alla lettera “G) COMPENSAZIONE TRA PARTITE” è previsto che “Se, al momento del sinistro, risultassero … delle eccedenze di somme assicurate rispetto al valore delle rispettive partite, le eccedenze stesse saranno riportate a beneficio dell’insieme della altre partite insufficientemente assicurate ed in proporzione delle insufficienze rilevate.- Il riporto di eccedenze di somme assicurate avrà luogo solo a favore di partite comportanti tasso uguale o inferiore a quello delle partite con eccesso di assicurazione.”; anche se non è stato espressamente derogato l’art. 1907 del codice civile (salvo che ciò non sia riportato in altra parte della polizza), può ritenersi – per facta concludentia – tale deroga sia così stata statuita;
2) nelle C.G.A. del “SETTORE A- INCENDIO”, all’art. 14.15 “Compensazione tra partite” (verosimilmente di altra polizza) è precisato: “Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore degli enti che costituiscono la partita medesima, la somma assicurata in eccedenza viene distribuita tra le altre partite con tasso di premio uguale od inferiore, per le quali, secondo le condizioni, vi è insufficienza di assicurazione.”, precisando che “Resta convenuto che: 1) la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione o no da sinistro; 2) non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante; 3) la compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti lo stesso stabilimento”.
Alla luce di quanto sopra, e sulla base della sola documentazione pervenuta, possiamo affermare che:
1) salvo diverse precisazioni riportate nel corpo delle due polizze, siamo di fronte alla deroga, seppur parziale dell’art. 1907 del codice civile, a condizione che le somme complessivamente assicurate coprano – seppur non in termini analitici per singola partita e nei limiti delle compensazioni previste dalla polizza – il valore complessivo degli enti garantiti;
2) tale compensazione può operare solo “a favore di partite comportanti tasso uguale o inferiore a quello delle partite con eccesso di assicurazione” e ” riguardanti lo stesso stabilimento”;
3) dallo stralcio dei documenti in mio possesso non parrebbe che tale condizione contrattuale sia limitata al caso di assicurazione a valore a nuovo o a costo di rimpiazzo;
4) parrebbe che il sinistro de quo sia gestito, in forza di assicurazione presso diversi assicuratori di cui all’art. 1910 del codice civile, con la necessità do applicare i rispettivi contratti nella ripartizione delle indennità; per ciò andrebbero esaminate entrambe le polizze sinistrate, anche per verificare se abbiano le stesse condizioni contrattuali (cosa poco probabile) e poter così determinare l’esatto riparto delle varie indennità dovute da ciascun assicuratore;
5) al contrario di quanto asserito dal perito, l’art. 1910 del codice civile non prevede che “in nessun caso l’assicuratore pagherà somma maggiore di quella assicurata”, ma invece testualmente dispone all seconda parte del 3° comma: “L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno”; il limite dell’ assicurazione presso diversi assicuratori è dato solo dal reale ammontare del danno ed a condizione che esso sia complessivamente garantito dal totale dei capitali così assicurati.