di Carla De Lellis

Nessun aumento quest’anno per le indennità d’infortunio e malattie professionali. Gli importi delle prestazioni restano quelli dell’anno scorso: la variazione dell’indice Istat è stata negativa e ciò non porta rivalutazioni. Lo spiega l’Inail nella circolare n. 44/2017 illustrando i decreti 19 luglio 2017 che, appunto, confermano gli importi delle prestazioni vigenti al 1° luglio 2016 (si veda ItaliaOggi del 10 agosto scorso).

Minimale e massimale. La conferma degli importi copre il periodo dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018, quando ci sarà il nuovo aggiornamento. Con la variazione negativa dell’Istat dell’anno 2016 rispetto al 2015 i valori restano di conseguenza gli stessi dell’annualità trascorsa (1° luglio 2016 al 30 giugno 2017). In particolare, minimale e massimale di rendita restano rispettivamente pari a 16.195,20 euro e 30.076,80 euro.

Profilo risarcitorio. I valori del minimale e massimale sono utilizzati, innanzitutto, ai fini del profilo risarcitorio. Valori che, rispettivamente, corrispondono a euro 53,98 giornalieri (minimale) e 100,26 euro (massimale).

Premi parasubordinati. Minimale e massimale di rendita sono presi a riferimento, tra l’altro, anche per il calcolo dei premi assicurativi dovuti all’Inail per i lavoratori parasubordinati. Il dlgs n. 38/2000, infatti, ha stabilito che la base imponibile per tali lavoratori (co.co.co., ex lavoratori a progetto ecc.) è data dai «compensi effettivamente percepiti» nel rispetto dei limiti del minimale e massimale di rendita. I limiti mensili ai fini del calcolo dei premi restano confermati nei seguenti valori: minimale pari a euro 1.349,60 e massimale pari a euro 2.506,40.

Dirigenti part-time. Ai lavoratori dell’area dirigenziale con contratto a part-time, inoltre, resta confermato dal 1° luglio l’importo di euro 12,53 quale retribuzione convenzionale.

Settore agricoltura. Nel settore agricolo, dal 1° luglio, il calcolo o ricalcolo delle rendite dei lavoratori subordinati assunti a tempo determinato (Otd) resta effettuato su una retribuzione annua convenzionale di 24.440,95 euro. Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato (Oti), invece, la retribuzione effettiva è compresa entro i limiti del settore industria: minimale 16.195,20 euro e massimale 30.076,80 euro.
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