di Daniele Cirioli

Indennità più pesante ai parasubordinati in trattamento chemioterapico. Parimenti a quelli con insufficienza respiratoria o renali, con malattie psichiatriche o Aids. In questi casi, infatti, i lavoratori hanno diritto al trattamento economico per degenza ospedaliera e non a quello per malattia. La novità, introdotta dall’art. 8, comma 10, della legge n. 81/2017 (il cosiddetto Jobs act del lavoro autonomo), è resa operativa dall’Inps con l’individuazione delle patologie interessate nella circolare n. 139/2017.

Malattie gravi. Ai lavoratori iscritti alla gestione separata dell’Inps spetta una tutela che contempla due tipi di indennità nei caso di eventi di malattia: a) degenza ospedaliera; b) malattia. L’art. 8, comma 10 della legge n. 81/2017, stabilisce che i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, o comunque comportanti l’inabilità lavorativa temporanea del 100%, sono equiparati alla degenza ospedaliera. In questi casi, spiega l’Inps, equiparando l’evento malattia a evento di degenza ospedaliera scaturisce l’applicazione di una disciplina diversa in relazione ai termini per la presentazione della certificazione sanitaria e della domanda di prestazione; della durata della tutela riconosciuta (da massimo 61 giorni annui previsti per la malattia a massimo 180 giorni annui per la degenza ospedaliera), nonché dell’ammontare dell’indennità spettante. In particolare, l’indennità di malattia è pari al 4%, 6% o 8% dell’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo dell’anno d’inizio della malattia (100.324 euro nel 2017), in base ai contributi dei 12 mesi precedenti la malattia (da tre a quattro mesi il 4%, da cinque a otto mesi il 6%; da nove a dodici mesi l’8%); l’indennità per degenza ospedaliera, invece, è pari all’8%, 12% o 16% dello stesso importo (massimale contributivo diviso per 365) e sempre in base ai contributi dei 12 mesi precedenti il ricovero (8% da tre a quattro mesi; 12% da cinque a otto mesi; da nove a dodici mesi il 16%).

Adempimenti del lavoratore. L’Inps ha individuato le patologie per le quali è possibile il riconoscimento dell’indennità più alta, cioè di degenza ospedaliera anziché malattia (si veda tabella), stabilendo inoltre che, per il riconoscimento della maggior tutela, il lavoratore deve produrre il certificato di malattia, nei tempi e nelle modalità vigenti (online) e deve consegnare agli uffici Inps:

a) il modello cartaceo di domanda di prestazione e di trasmissione della documentazione medica (mod. SR06, opportunamente aggiornato, disponibile sul sito web Inps), senza procedere alla richiesta di prestazione mediante i servizi online dell’Inps;

b) un plico chiuso contenente la documentazione medica che provi la patologia (cartella clinica, relazioni mediche, accertamenti ecc.) riportante la dicitura «contiene dati sensibili di natura sanitaria».
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