L’eccezionalità e imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito, idoneo a escludere la responsabilità per il danno verificatosi, quando risulti che costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l’evento.

Nel caso di specie, relativo all’allagamento di una cantina, si è ritenuto irrilevante il malfunzionamento dell’impianto fognario condominiale atteso che lo stesso non ha avuto efficacia causale per il verificarsi dell’evento per la precipitazione eccezionale.

Cassazione civile sez. VI, 15/09/2017 n. 21531