IL VOSTRO QUESITO

Abbiamo inviato regolare disdetta tramite l’amministratore per una polizza fabbricato. L’agenzia che detiene il contratto risponde che non la ritiene valida se non si allega il verbale dell’assemblea condominiale nel quale si evince la delibera. E’ corretto?

L’ESPERTO RISPONDE

La legge n. 220/2012, entrata in vigore il 18.06.2013, che ha riformato alcune norme del codice civile in materia di condominio negli edifici, non ha sostanzialmente innovato circa i poteri dell’amministratore di stipulare contratti di assicurazione aventi ad oggetto non solo le parti comuni, bensì anche le parti di proprietà dei singoli condomini. In tal caso la stipula del contratto di assicurazione da parte dell’amministratore deve essere deliberata dall’assemblea con la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136, commi 2 e 4, del codice civile (Cass. Civ., sez. III, 06.07.2010, n. 15872).

Venendo al caso concreto, occorre prima verificare se la stipulazione del contratto di assicurazione venne a suo tempo autorizzato o meno dall’assemblea condominiale con i criteri anzidetti. In caso affermativo appare necessario che anche la disdetta del contratto ad opera dell’amministratore sia corredata da analoga autorizzazione, che può avvenire anche nella forma di una postuma ratifica, purché tempestiva.

Se invece la stipulazione da parte dell’amministratore avvenne senza autorizzazione da parte dell’assemblea, all’impresa di assicurazione in relazione alla sua richiesta si potrebbe obiettare che in sede di stipula del contratto essa non si è preoccupata di verificare se l’amministratore fosse o meno in possesso dei necessari poteri per contrarre l’assicurazione, soggiungendo che la disdetta serve all’amministratore stesso per regolarizzare tale carenza. Con ciò non si vuole suggerire l’eventuale avvio di un contenzioso giudiziale, perché il valore della vertenza presumibilmente sarà di gran lunga inferiore al costo di una causa civile magari protratta in più gradi, pur evidenziando che chi scrive non intende al riguardo né interferire sulla volontà altrui, né influenzarla.