IL VOSTRO QUESITO

Il provvedimento Ivass n. 46 del 3 maggio 2016, all’art. 2 (Modifiche al Capo I – Disposizioni di carattere generale, del regolamento n. 24 del 19 maggio 2008), definisce alla lett. i ter) “grande broker”: il mediatore o il broker che abbia l’amministratore delegato e/o il direttore generale iscritti nella medesima sezione ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera a), del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, e un numero di dipendenti o collaboratori iscritti nella sezione E del registro uguale o superiore a dieci.
Il numero di dipendenti o collaboratori deve intendersi esclusivamente per gli iscritti nella sez. E oppure anche per i non iscritti, dipendenti/collaboratori che operano esclusivamente all’interno dei locali dell’intermediario?

L’ESPERTO RISPONDE


Il regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, modificato ed integrato dal provvedimento IVASS n. 30 del 24 maggio 2015 e dal provvedimento IVASS n. 46 del 3 maggio 2016, all’art. 2 (Definizioni), comma 1, lett. i-ter) fornisce la seguente definizione di “grande broker” come da lei stesso riscontrata: il mediatore o il broker che abbia l’amministratore delegato e/o il direttore generale iscritti nella medesima sezione ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera a), del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, e un numero di dipendenti o collaboratori iscritti nella sezione E del registro uguale o superiore a dieci.
Il testo della disposizione nella sua chiarezza non autorizza una lettura diversa da quella letterale; pertanto il riferimento al numero dei dipendenti e dei collaboratori in numero uguale o superiore a 10, non può che riguardare i soli iscritti alla sez. E del RUI ai fini della identificazione del “grande broker”.