Il giudice contabile riduce l’entità del danno per “colpa” della compagnia di assicurazioni

a cura di Sonia Lazzini

A fronte di una prima richiesta di danno erariale  di euro 300.000,  detto importo, in applicazione del potere riduttivo,  risulta ridotto a 40.000 euro.

La Corte dei Conti della  Toscana, sentenza numero 235 del 2 ottobre 2017 , non ha dubbi. Vigeva  l’obbligo, in forza di un minimo di diligenza richiedibile al convenuto, di scrutinare l’esatta individuazione della compagnia assicurativa per erogare l’indennizzo.

Pur tuttavia – concludono i giudici contabili – occorre individuare il quantum del danno a lui ascrivibile che va ridotto in maniera consistente, in forza di due elementi incontestabili.

In primo luogo in conseguenza della condotta della compagnia assicuratrice che a distanza di oltre un anno (un anno e due mesi) dalla denuncia del sinistro del 3 luglio 2002 ha manifestato la propria incompetenza, quando ormai era decorso il termine prescrizionale.

Orbene un principio di correttezza nei “contatti” giuridicamente rilevanti imponeva alla compagnia assicuratrice di attivarsi ben prima (anche con una mera comunicazione formale) e non certo a prescrizione avvenuta a danno del Comune interessato, sì da determinare una contestazione della correttezza del comportamento da parte dell’Amministrazione Comunale in data 13 dicembre 2005 con reclamo all’ISVAP il 24 gennaio 2006.

Parimenti rilevante, per la determinazione dell’apporto causale, appare la incerta individuazione dei soggetti responsabili della gestione del sinistro.

Per saperne di più:

l’operato della Compagnia è causa di riduzione del danno erariale